Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Trasmissione informazioni legge 464/84

Con la Legge del 4 agosto 1984 n. 464, viene fatto obbligo di comunicare (Art. 1) al Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia (ISPRA) le informazioni relative a studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza.

Ai sensi della suddetta legge (Art. 2) il Servizio Geologico ha la facoltà di “richiedere la documentazione" e di "eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell’esecuzione degli studi e delle indagini”, anche per questo motivo si devono preventivamente comunicare le indagini o gli studi da eseguire (indicando la loro localizzazione su carta) e successivamente (entro 30 giorni dalla fine indagine) la conclusione delle indagini stesse riportando altresì i “risultati geologici e geofisici acquisiti”.

L’omessa o tardiva trasmissione delle comunicazioni di cui all'Art. 1 o il mancato adempimento alle richieste del Servizio Geologico di cui all'Art. 2 è punibile con sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00 (Art. 3). I responsabili circa gli adempimenti tecnici ed amministrativi, sono l'Esecutore dei lavori in solido con il Titolare dell'indagine ed il Tecnico incaricato. La  contestazione delle violazioni può avvenire immediatamente (nel corso dei lavori) oppure notificata a seguito di accertamenti.

Compilazione e invio delle comunicazioni