Aggiornamento dei dati
Quando e come comunicare l’aggiornamento dei dati del conto
Di seguito vengono indicate le tempistiche previste per l’aggiornamento o la correzione delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati, in attuazione dell’Art.25 del Regolamento C.E. n.389/2013:
- Entro 10 giorni lavorativi: comunicazione da parte del titolare del conto di una modifica intervenuta à fare riferimento alle procedure di aggiornamento n. 5-6-13-15-17.
- Entro il 31 Dicembre di ogni anno: conferma da parte del titolare del conto che le informazioni sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere à fare riferimento all’apposita procedura.
- Almeno ogni tre anni: verifica da parte dell’amministratore del Registro che tutte le informazioni presentate per l’apertura del conto siano ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, in collaborazione con i titolari dei conti à le modalità di comunicazione con l’amministratore nazionale saranno comunicate di volta in volta.
Sospensione dell’accesso al conto in caso di mancata comunicazione
Si rammenta che, in attuazione dell'art.34.2e del Regolamento C.E. n.389/2013, "L’amministratore può sospendere l’accesso di tutti i rappresentanti autorizzati o dei rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto quando (...) il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto né fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto o riguardanti nuovi obblighi relativi alle informazioni sul conto".