Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Normativa in materia di VAS nazionale e delle regioni e province autonome

Normativa VAS
Nella Comunità europea la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.
L’Italia ha recepito la Direttiva con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il Decreto è stato recentemente modificato e integrato, relativamente alla disciplina concernente la VAS, dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e dal Decreto-Legge n. 152 del 6 novembre 2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose).

Finalità
Come stabilito nel decreto la valutazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Soggetti coinvolti

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

  • l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma, il proponente, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
  • l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che esprime il parere motivato di concerto con il Ministro della Cultura;
  • la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS assicura al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il supporto tecnico-scientifico per l’attuazione di quanto stabilito nel decreto.
  • i soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi.

Il parere motivato è il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.


Ambito di applicazione

La VAS viene applicata sistematicamente ai piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale:

  • i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del decreto;
  • per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’ articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

Per i piani e programmi prima descritti che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi prima descritti, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, mediante l’espletamento di una verifica di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.
L’autorità competente valuta mediante l’espletamento di una verifica di assoggettabilità se piani e programmi, diversi da quelli prima descritti, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.

Competenze

Per i piani e programmi da assoggettare a VAS: sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato; sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

Fasi della procedura

La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma ed è effettuata durante lo svolgimento del processo stesso e quindi anteriormente all’approvazione del piano o programma.
Le fasi principali della procedura sono:

  • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
  • l’elaborazione del rapporto ambientale;
  • lo svolgimento di consultazioni;
  • la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
  • la decisione;
  • l’informazione sulla decisione;
  • il monitoraggio.

Il decreto stabilisce la durata di ciascuna fase della procedura.

Verifica di assoggettabilità

L’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del decreto.
L’autorità competente trasmette il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l’autorità procedente, per acquisirne il parere. Sentita l’autorità procedente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verificato se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione.
La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Elaborazione del rapporto ambientale

Prima fase (detta fase di scoping)
Per i piani e programmi da assoggettare a VAS, il proponente e/o l’autorità procedente elabora un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma ed entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.


Redazione del rapporto ambientale e svolgimento delle consultazioni

Il rapporto ambientale, la cui redazione spetta al proponente o all’autorità procedente, costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma. Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono indicate nell’allegato VI del decreto.
Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione della fase di scoping ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.
La proposta di piano o programma, con il rapporto ambientale ed una sintesi non tecnica dello stesso, sono comunicati all’autorità competente e messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché abbiano l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione

L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati durante la consultazione, ed esprime il proprio parere motivato
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.

Decisione e informazione sulla decisione

Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma.
La decisione finale è nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.
Sono rese pubbliche sui siti web delle autorità interessate:

  • il parere motivato espresso dall’autorità competente;
  • una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato alla luce delle alternative possibili individuate;
  • le misure adottate in merito al monitoraggio.

Monitoraggio

Il monitoraggio ambientale assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.
Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Normativa, linee guida e modulistica per la VAS delle Regioni e Province Autonome

Normativa regionale

Le regioni hanno emanato disposizioni normative concernenti lo svolgimento della VAS secondo quanto stabilito nella Direttiva VAS e nel D.lgs 152/06 e s.m.i.

Alcune regioni hanno emanato normative organiche sulla VAS; altre regioni hanno disciplinato:

  • le proprie competenze e quelle degli altri enti locali;
  • i criteri per individuare gli enti locali territoriali interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale;
  • eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS;
  • le modalità di partecipazione al processo di VAS, delle regioni e province autonome confinanti.

Il Repertorio della normativa in materia di VAS delle Regioni e Province Autonome riporta un quadro delle Normative regionali di riferimento per l’applicazione della VAS.