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Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

United Nations Environment Programme (UNEP)

La CITES è stata redatta a seguito di una risoluzione adottata nel 1963 durante una riunione dei membri della IUCN. Il testo della convenzione è stato infine concordato in un incontro dei rappresentanti di 80 Paesi a Washington DC., Stati Uniti d'America, il 3 marzo 1973, e il 1 luglio 1975 è entrato in vigore. Viene ratificata in Italia con legge n. 874 del 19/12/1975. ed è attualmente disciplinata anche dal Regolamento CE 338/97. CITES è un accordo internazionale a cui gli Stati aderiscono volontariamente. Gli Stati che hanno accettato di essere vincolati dalla Convenzione sono noti come Parti (adesso sono 175-gennaio 2009). Il suo scopo è quello di garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatiche non minacci la loro sopravvivenza. Anche se CITES è giuridicamente vincolante per le Parti (in altre parole essi sono tenute ad attuare la Convenzione) non sostituisce le leggi nazionali. Piuttosto fornisce princìpi ed un quadro di riferimento normativo, che ognuna delle Parti deve convalidare attraverso la propria legislazione nazionale. Gli elevati livelli di sfruttamento e commercializzazione di alcune specie animali e vegetali, unitamente ad altri fattori, come la perdita di habitat, sono in grado di impoverire pesantemente le popolazioni e di portare alcune specie sull’orlo dell’estinzione. Molte specie selvatiche in commercio non sono in pericolo, ma l'esistenza di un accordo per garantire la sostenibilità del commercio è importante al fine di salvaguardare queste risorse per il futuro. Poiché il commercio di animali e piante selvatiche attraversa i confini tra paesi, lo sforzo di disciplinarlo richiede la cooperazione internazionale per salvaguardare alcune specie dal sovra-sfruttamento. La CITES è stata concepita nello spirito di tale cooperazione.

 

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Sito della convenzione

 

Documenti allegati

Regolamento CE 338/97

Legge 19 dicembre 1975, n. 874.