Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Utilizzo dei crediti di Kyoto

  1. Quadro generale
  2. Uso di crediti internazionali nella 3^ Fase
  3. Uso di crediti internazionali nella 4^ Fase

 

ATTENZIONE: Le operazioni da effettuare nel Registro per scambiare i crediti ammissibili a bilancio sul conto con quote 3^ Fase 3 sono descritte nella mini-guida Scambio di crediti di Kyoto con quote.


1. Quadro generale

I crediti internazionali sono strumenti finanziari che rappresentano dei certificati negoziabili, ovvero dei titoli equivalenti ad una tonnellata di CO2 rimossa o ridotta dall'atmosfera a seguito della realizzazione di un progetto nazionale o internazionale di tutela ambientale con l’obiettivo di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra. I crediti di emissione sono dunque uno strumento istituito per consentire ai governi e alle aziende di raggiungere i loro obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più flessibile ed economicamente efficace.

Attualmente i crediti internazionali sono generati attraverso due meccanismi istituiti dal protocollo di Kyoto:

  • Clean Development Mechanism (CDM) - che consente ai paesi industrializzati impegnati a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (chiamati paesi dell'Allegato 1) di investire in progetti che riducono le emissioni nei paesi in via di sviluppo in alternativa a riduzioni più costose delle emissioni nei loro paesi:
  • Joint Implementation (JI) - che consente ai paesi industrializzati di ottemperare in parte all’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra finanziando progetti che riducono tali emissioni in altri paesi industrializzati

L'implementazione congiunta (JI) prevede la creazione di unità di riduzione delle emissioni (ERU), mentre il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) prevede la creazione di riduzioni delle emissioni certificate (CER).

Le norme per la determinazione dei diritti dei singoli operatori e degli operatori aerei fino al 2020 sono stabilite nel Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione Europea relativo alla determinazione dei diritti creditizi internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'accordo di Parigi ha istituito un nuovo meccanismo di mercato per sostituire il CDM e la JI dopo il 2020.

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2. Uso di crediti internazionali nella 3a Fase

I partecipanti al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) possono utilizzare i crediti internazionali di CDM e JI per adempiere a una parte dei loro obblighi ai sensi dell'EU ETS fino al 2020, nel rispetto di alcune condizioni qualitative e quantitative.

I crediti non devono essere generati da progetti:

  • nel settore dell’energia nucleare;
  • relativi ad attività di afforestazione o riforestazione (LULUCF);
  • che comportano la distruzione di gas industriali (HFC-23 e N2O).

I crediti derivanti da progetti idroelettrici che superano i 20 MW di capacità installata possono essere accettati solo a determinate condizioni.

Inoltre, è vietato l'uso di nuovi crediti/CER per progetti dopo il 2012, a meno che il progetto non sia registrato in uno dei paesi meno sviluppati (LDC).

Le restrizioni qualitative sono monitorate e controllate attraverso l'introduzione di controlli automatici nel Registro dell'Unione, sulla base delle informazioni relative all'ID del progetto e all'identificatore del periodo di impegno dei crediti internazionali pertinenti.

I limiti massimi di crediti internazionali ammissibili che gli operatori possono utilizzare nell'ambito dell'EU ETS per ottemperare agli obblighi di conformità nella fase 3, sono stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione. In linea generale, il quantitativo di crediti ammissibili che è possibile scambiare con quote Fase 3 è calcolato sulla base del residuo del limite di restituzione concesso a ciascun impianto nella Fase 2 o, per gli impianti nuovi entranti e per gli operatori aerei, come percentuale del quantitativo emesso.

Un progetto in un LDC (incluso nell'elenco LDC delle Nazioni Unite) può continuare a generare crediti fino al 2020 quando il progetto è registrato dal Consiglio Direttivo del CDM, qualunque cosa accada all'elenco LDC delle Nazioni Unite.


Scambio di crediti

A partire dalla fase 3, i CER e ERU non sono più unità che possono essere utilizzabili ai fini della conformità agli obblighi del sistema ETS ma devono essere scambiati con quote Fase 3 che potranno poi essere utilizzate per la restituzione. Gli operatori devono richiedere lo scambio di CER ed ERU con quote fino al limite dei diritti individuali indicati nel Registro dell’Unione.

Il processo per lo scambio è descritto in dettaglio nel Regolamento del Registro n. 389/2013 della CE (articoli 59-61).

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3. Uso di crediti internazionali nella 4a Fase

L'UE ha un obiettivo di riduzione delle emissioni nazionali e al momento non prevede di continuare ad utilizzare crediti internazionali dopo il 2020.

Tuttavia, è importante che l'accordo di Parigi stabilisca disposizioni sull'uso dei mercati per fornire un quadro chiaro e solido per collegare i mercati del carbonio in futuro.

L'articolo 6 dell'accordo prevede:

  • norme contabili che impongono alle parti di applicare una contabilità rigorosa agli approcci che ricorrono all'utilizzo dei "risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale" per raggiungere i loro contributi determinati a livello nazionale. Tali norme consentiranno di collegare i diversi regimi pur garantendo l'integrità degli impegni.
  • un meccanismo di mitigazione che sostituisca quelli esistenti (come CDM e JI) e fornisca una certificazione delle riduzioni delle emissioni da utilizzare per rispettare gli impegni stabiliti a livello nazionale. Ciò potrebbe agevolare la partecipazione ai mercati internazionali della CO2 definiti sulla base di un contributo alla mitigazione definito.

Tali disposizioni nei prossimi anni dovranno essere implementate mediante apposite decisioni di attuazione.

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