Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Registri delle emissioni

ISPRA gestisce alcuni strumenti fondamentali per l'acquisizione di dati e informazioni relativi agli impianti produttivi.

Grandi impianti di combustione
La banca dati LCP (Large Combustion Plant) contiene le informazioni relative agli impianti (ragione sociale, tipologia, localizzazione, coordinate geografiche, caratteristiche dei camini) e relativamente a ciascun anno, a partire dal 2004, i dati di consumo dei combustibili utilizzati e delle emissioni in aria del biossido di zolfo, degli ossidi di azoto e del particolato totale per ogni camino a cui afferiscono uno o più impianti la cui potenza termica nominale non sia inferiore a 50 MW.

Registro PRTR
Il registro PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) contiene le informazioni relative alle emissioni in aria, acqua, acque reflue e ai trasferimenti di rifiuti di oltre 4000 stabilimenti industriali italiani soggetti all'obbligo di dichiarazione (ai sensi dell'art.4 DPR 157/2011 che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006). Gli allegati I e II al Regolamento CE 166/2006 elencano le attività produttive considerate e le sostanze con i corrispondenti valori soglia per la dichiarazione. Le informazioni sugli stabilimenti italiani e degli altri stati membri della UE, pubblicamente consultabili, sono liberamente accessibili sul sito del registro europeo (EPRTR).

Sono inclusi i dati identificativi degli stabilimenti (ragione sociale, codice di attività economica, parametri geografici e coordinate geografiche, emissioni e trasferimenti dichiarati) per ciascun anno di riferimento a partire dal 2007. Il flusso delle dichiarazioni è gestito dall'ISPRA, i gestori soggetti all'obbligo di dichiarazione devono trasmettere le informazioni richieste entro il 30 aprile di ogni anno seguendo le indicazioni presenti alla pagina: Dichiarazione PRTR 2023 (dati riferiti al 2022)

Banca dati della Dichiarazione Fgas
Ai sensi dell'art. 16, comma 2 del DPR 43/2012, abrogato e sostituito dal DPR 146/18, l'ISPRA ha gestito la raccolta delle comunicazioni che gli operatori delle apparecchiature fisse per il condizionamento, la refrigerazione, le pompe di calore e i sistemi fissi antincendio contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra erano tenuti a presentare entro il 31 maggio di ogni anno.
Le informazioni da comunicare riguardavano i dati identificati dell'operatore delle apparecchiature oggetto della dichiarazione, il gas fluorurato ad effetto serra presente (carica circolante), le quantità di gas eventualmente aggiunte, recuperate o eliminate a seguito degli interventi eseguiti sulle apparecchiature fisse nel corso dell'anno di riferimento. L'ISPRA aveva predisposto pagine informative dedicate alla dichiarazione Fgas e aveva sviluppato un sistema on-line per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni FGas. A seguito dell'entrata in vigore del DPR 146/18 per tutte le informazioni relative alla comunicazione dei dati sono disponibili su www.fgas.it.


Il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni (sezione nazionale dello Union Registry).
Gestito daISPRA dal 2005, in attuazione della Direttiva 2003/87/CE  (“Emission Trading”) e dei suoi successivi ampliamenti, è il sistema informatico che permette la contabilità delle quote possedute dagli operatori autorizzati e di quelle dei cosiddetti trader, vale a dire gli intermediari nella compravendita delle quote. Le transazioni delle quote tra tali soggetti abilitati da ISPRA in base al Regolamento del Sistema Europeo dei Registri (n. 389/2013/CE) sono attuate proprio tramite il Registro e tra tutti i 31 Registri dello Schema Europeo per lo scambio delle emissioni di gas ad effetto serra (“EU ETS”). Gli operatori (sia aerei che stazionari)  sono autorizzati tramite specifiche Delibere del Comitato interministeriale (che riveste il ruolo di Autorità Nazionale Competente) istituito dal D.Lgs 30/2013, lo stesso che attribuisce la gestione del Registro ad ISPRA. Gli operatori autorizzati sono tenuti a restituire le quote corrispondenti alle emissioni annuali dei propri impianti e dai vettori aerei (circa un migliaio tra i maggiormente emissivi operanti in Italia), verificate da certificatori indipendenti: a tal fine devono averne una disponibilità tale da garantire la copertura dell’ammontare emesso che, per la parte non assegnata a titolo gratuito, possono acquistare nelle aste pubbliche e sul mercato delle quote, dove possono anche essere vendute le eventuali eccedenze.