Nature Restoration Regulation, il Regolamento Europeo 2024/1991 sul Ripristino della Natura, i piani di ripristino e i tre miliardi di alberi per gli Stati membri
Il 18 agosto 2024, è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1991, noto anche come "Regolamento sul Ripristino della Natura” o Legge per il Ripristino della Natura, che rappresenta un atto normativo dell'Unione Europea mirato a salvaguardare e ripristinare la biodiversità e la salute degli ecosistemi. Esso prevede nuovi e stringenti obblighi per gli Stati membri, finalizzati ad un graduale miglioramento degli ecosistemi degradati presenti nell’Unione.
Gli Stati membri dovranno predisporre un Piano Nazionale per il Ripristino (NRP – National Restoration Plan) finalizzato al buono stato degli habitat terrestri, marini, urbani, forestali e agricoli che risultano degradati, da realizzare secondo precisi obiettivi e scadenze: il 30% degli habitat al 2030, il 60% al 2040 e il 90% al 2050.
Il Piano di ripristino è richiesto ad ogni Stato Membro dalla Commissione Europea, entro il 1° settembre 2026 e sarà il risultato di un monitoraggio del territorio e dell’individuazione delle misure da adottare per raggiungere gli obiettivi stabiliti in accordo con le diverse tipologie di habitat da ripristinare e sui quali intervenire.
La Commissione UE valuterà l’appropriatezza dei suddetti piani e dopo l’approvazione, gli Stati membri attueranno quanto previsto, fornendo aggiornamenti sullo stato di attuazione.
Le azioni di tutela e salvaguardia previste dal Regolamento UE 2024/1991 vanno quindi ad aggiungersi a quanto già previsto nel quadro normativo europeo, in particolare dalle Direttive 2009/147/Ce (Uccelli) e da quella 92/43/Cee (Habitat).
La nuova Legge rappresenta uno degli strumenti chiave per la realizzazione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Inoltre, le misure previste dalla Legge rappresentano un importante contributo al conseguimento degli impegni internazionali dell'UE, in particolare quelli indicati nel quadro globale sulla biodiversità delle Nazioni Unite di Kunming-Montreal, l’Accordo delle Nazioni Unite sulla biodiversità.
L'articolo 13 del Regolamento si focalizza sull'impegno degli Stati membri a contribuire al ripristino degli ecosistemi, con un focus specifico sull'obiettivo di piantare almeno 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030 all’interno del territorio dell’UE; anche se non è ancora stata stabilita la quota parte per ogni Stato Membro, è certo che ogni Paese dovrà concorrere al raggiungimento dell’obiettivo complessivo previsto.
La creazione di nuove foreste su suoli che già in passato avevano ospitato foreste o altre categorie di uso (riforestazione) contribuisce significativamente agli obiettivi definiti dal Regolamento sul ripristino della natura, in particolare sostenendo le azioni di mitigazione del cambiamento climatico e quelle per il ripristino della biodiversità. Le foreste, quindi, attraverso l'assorbimento di CO2 e il ripristino di ecosistemi degradati, svolgono un ruolo cruciale nell'attuazione della nuova legislazione europea.
La Legge arriva ad includere interventi di ripristino forestale che seguono diverse traiettorie ecologiche, purché tendano a migliorare la struttura, le funzioni di un habitat, a conservare o rafforzare la biodiversità dello stesso, fino a portarla a un buono stato, conformemente all'articolo 4 della Direttiva Habitat e anche raggiungendo livelli soddisfacenti per gli indicatori di cui agli articoli da 8 a 12.
Le strategie di restauro variano in base al livello di degrado. Le tecniche includono la rigenerazione naturale, la rigenerazione assistita e le piantagioni con specie miste. I risultati vanno dal recupero del suolo e dalla produzione di legname fino al pieno ripristino dell’ecosistema. Questi interventi includono anche la successione naturale perché prevedono un’azione, anche se passiva e non intenzionale da parte dell’uomo, di riduzione delle pressioni.
Inoltre, l’articolo 13 vuole coinvolgere gli Stati membri affinché, per contribuire al ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi, promuovano un ripristino più ampio della natura, garantendo l’integrità di almeno il 20% delle zone terrestri e marine, entro il 2030 e degli altri ecosistemi entro il 2050.
Gli articoli 14 e 15 del Regolamento prevedono che gli Stati Membri predispongano un Piano Nazionale di Ripristino dettagliato, da inviare alla Commissione Europea entro il 1° settembre 2026. Per la preparazione del suddetto Piano gli Stati membri potranno avvalersi dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti.
I diversi Paesi, attraverso i piani di ripristino, mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate; è possibile inoltre tener conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione quale, ad esempio, la situazione specifica delle regioni ultra-periferiche dell'UE, come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficile e particolare, nonché della ricca biodiversità e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro ecosistemi.
Qualora vi siano condizioni o difficoltà che possano impedire il rispetto degli obblighi di ripristinare e di ristabilire gli ecosistemi marini e che richieda misure per le quali non sono competenti, gli Stati membri presentano, individualmente o congiuntamente se del caso, agli altri Stati membri, alla Commissione Europea o alle organizzazioni internazionali, una descrizione dei problemi individuati e delle possibili misure correttive, e quindi dell'eventuale loro adozione.
Infine, gli Stati membri si dovranno adoperare affinché la redazione del piano di ripristino sia aperta, trasparente, inclusiva ed efficace, e che al pubblico, compresi tutti i pertinenti portatori di interessi, siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano. Le consultazioni saranno conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3746
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-regulation_en