Istituto Superiore per la Protezione
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Problematiche di carattere generale

Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

 

E’disponibile una guida alla compilazione delle varie sezioni dell’allegato 5?

Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione cliccando sul seguente link

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica.

Tale Guida sarà successivamente sostituita, a far data dal primo giugno 2016, dalla Guida tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” .

 

Il pagamento della tariffa di cui allegato I, Tabella IV, del decreto deve essere effettuato contestualmente all’invio della notifica?

Le modalità di pagamento e l’IBAN indicato sul sito dell’ISPRA riguardano esclusivamente:

1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell’invio della Notifica di cui all’articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;

2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all’ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell’invio delle istanze di cui all’articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al DLgs 105/2015.

Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all’articolo 27 (Tabella II di appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

 

Nel caso di modifiche che non rientrano in nessuno dei punti previsti dall’allegato D del DLgs 105/15, è necessario comunicare la modifica? È necessario aggiornare la notifica?

Ai sensi dell’articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di:

“una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano”.

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all’analisi di sicurezza condotta per l’identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento.

 

Se si deve procedere all’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, pur non avendo ancora presentato la notifica ai sensi del DLgs 105/2015, si deve corrispondere la tariffa in misura integrale o in misura ridotta del 50 % in base alla propria classe di appartenenza?

L’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato DLgs 334/99, si deve intendere come prima notifica ai sensi del DLgs.105/2015.

Pertanto la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I dello stesso.

 

In quali modi è possibile comunicare l’esclusione di uno stabilimento dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015, nonché ottenere la conseguente cancellazione dall’Inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante?

Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:

1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.

oppure:

2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.

oppure:

3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.

 

In quale delle tipologie di attività di uno stabilimento elencate al punto 5 della sezione A.2 del Modulo rientra uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL ?

Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.

L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.

Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

 

Un deposito di GPL in cui sono svolte le attività di stoccaggio (in serbatoi e bombole), di movimentazione (carico e scarico ATB) e anche di imbottigliamento di bombole, si può considerare rientrante nel caso previsto nell’allegato I al punto 1.1 lettera b) “svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione”?

Si, la presenza di attività di imbottigliamento, all’interno di un deposito di GPL, rappresenta una differente modalità di movimentazione della sostanza e pertanto consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

 

Quali sono le modalità di pagamento delle tariffe per la trasmissione della Notifica?

Per qualsiasi informazione riguardo al sistema tariffario si può far riferimento alla pagina dedicata del sito ISPRA al seguente link

https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/sistema-tariffario-2013-notifiche-di-cui-all2019articolo-13

Per ogni altra informazione riguardante le modalità di applicazione della Direttiva Seveso III e del DLgs. 105/2015 si suggerisce di consultare la sezione al link:

https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii