Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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World Ecolabel Day
Anche quest’anno il mese di ottobre sarà dedicato al marchio Ecolabel EU, il sistema di etichettatura ecologica europea che permette ai consumatori di riconoscere i prodotti e servizi a minor impatto ambientale. Arpa Piemonte insieme a Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, Città Metropolitana di Torino e MAcA – Museo A come Ambiente ha organizzato una serie di eventi, laboratori, mostre, visite guidate, seminari e giochi per fare conoscere a imprenditori, consumatori, studenti come funziona il marchio e quali vantaggi ambientali, sociali ed economici comporta.
Maggiori informazioni qui
Scarica il programma del mese Ecolabel in Piemonte



Tra le iniziative dedicate ad Ecolabel, il 9 ottobre 2025 in più di 50 paesi si celebrerà la Giornata mondiale dell'Ecolabel. Una giornata globale per celebrare prodotti e servizi con marchio di qualità ecologica che proteggono noi e il pianeta. I consumatori, le aziende e le comunità di tutto il mondo celebreranno questo evento scoprendo i marchi di qualità ecologica disponibili nei propri paesi, acquistando e utilizzando prodotti e servizi certificati di terze parti indipendenti e trasparenti su criteri scientifici basati su analisi del ciclo di vita dei prodotti.
pubblicata il 24 settembre 2025

Aggiornamenti dal sito della Commissione Europea - Settembre 2025

pubblicata il 23 settembre 2025

Grazie alla presenza di più di 100.000 prodotti certificati Ecolabel UE presenti sul mercato, è ancora più semplice fare acquisti verdi basati su dati scientificamente validi che supportano ambiziosi obiettivi ambientali. 
La UE dedica a questi argomenti un webinar che si terrà il 10 ottobre prossimo dal titolo: "Perché la Pubblica Amministrazione dovrebbe scegliere prodotti certificati Ecolabel UE?"

pubblicata il 3 settembre 2025

Aggiornamenti dal sito della Commissione Europea - Agosto 2025
pubblicata il 3 settembre 2025

La Commissione Europea ha recentemente approvato la  nuova decisione sui criteri dell’Ecolabel UE per: 

  • pitture decorative, 
  • vernici e prodotti correlati, rivestimenti ad alte prestazioni e prodotti correlati, 
  • vernici spray a base d’acqua.
La Decisione  avrà validità fino al 31 dicembre 2032 ed entrerà in vigore presumibilmente a dicembre  2025.

È stata inoltre approvata la Decisione che proroga la validità dei criteri seguenti:

pubblicata il 9 luglio 2025

Limite al numero di prodotti per ciascuna domanda e diritti di istruttoria

Si informa che a far data dal 15 giugno 2025 ogni domanda presentata per prima concessione/rinnovo o estensione del marchio Ecolabel UE non potrà contenere più di 100 prodotti. Per eventuali ulteriori prodotti si dovranno presentare una o più domande, ciascuna contente sempre al massimo 100 prodotti.
Nel caso di domande inerenti nuove formulazioni, per quelle contenenti i prodotti successivi al n°100, con la stessa formulazione, si dovrà corrispondere l’importo previsto per estensioni semplici (100€).  In queste domande andrà inoltre specificato il riferimento alla domanda per nuova formulazione dei primi 100 prodotti.

pubblicata il 6 giugno2025

I costi del marchio Ecolabel UE in Italia, nessun aumento
Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, sezione Ecolabel ha deciso di non aumentare gli importi dei diritti d’uso e dei diritti di istruttoria che le imprese pagano per l’uso del marchio Ecolabel UE.
Lo scorso mese di novembre, in seno all’EU Ecolabelling Board, è stato effettuato un sondaggio sulla posizione degli Organismi Competenti degli Stati Membri UE relativamente alle tariffe applicate per i diritti di istruttoria e i diritti d’uso per il marchio Ecolabel UE, propedeutico alla eventuale proposta di aumentare, con Decisione UE, tali tariffe rispetto a quelle attualmente applicate.
Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, Sezione Ecolabel ha manifestato la propria contrarietà a tale aumento a livello UE e, a seguito di ulteriori valutazioni in ambito nazionale, considerato il tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato essenzialmente da PMI e micro imprese, ha ritenuto non necessario l’aumento degli importi come da Regolamento n. 782/2013, in quanto le tariffe attualmente applicate in Italia risultano comunque rientranti nella forchetta minimo/massimo indicata nell’Allegato III del citato Regolamento.
Il Comitato, pertanto, nella sua seduta del 20 febbraio 2025, ha deliberato di mantenere invariate le soglie minima e massima già in vigore per tutte le categorie di impresa.
I costi per la certificazione Ecolabel UE in Italia sono reperibili sul sito web di ISPRA a questo link mentre le tariffe applicate a livello europeo sono consultabili a questo link 
pubblicata il 18 marzo 2025

Prodotti tessili: precisazioni sull'applicazione dei criteri della Dec. 2014/350/UE

Al fine di evitare rallentamenti e ostacoli nella procedura di valutazione delle domande di concessione o estensione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE per prodotti tessili (Dec. 2014/350/UE come modificata dalla Dec. 2017/1392/UE e Dec. 2020/1805/UE) si chiarisce quanto segue:

  1. Non sono accettate schede di sicurezza, rapporti di prova, dati di monitoraggio e qualsiasi altra documentazione  in lingue diverse da italiano e inglese.
  2. Gli esiti di eventuali verifiche di organismi indipendenti necessarie per il rispetto di alcuni criteri (esempio  6 - poliammide - e 7 - poliestere) devono essere riportati in inglese o italiano su carta intestata dell'organismo verificatore; si ricorda che il sistema prescelto e i sistemi di accreditamento connessi dell'organismo di verifica sono tenuti a soddisfare i requisiti generali delle norme EN 45011 e ISO 17065.
  3. Si ricorda che i requisiti stabiliti dai criteri e dall'appendice della Dec. 2014/350/UE  vanno applicati come descritto in "Valutazione e verifica" (per i criteri) e in "Requisiti di verifica" (per l'appendice): bisogna quindi attenersi alle verifiche e ai documenti ivi citati (dove applicabile). 
  4. L'eventuale utilizzo di metodi di prova diversi da quelli specificati nei criteri comporta la presentazione di documentazione che provi l'equivalenza con il metodo di riferimento; tale documentazione verrà sottoposta alla sezione Ecolabel del Comitato per approvazione con i conseguenti tempi necessari per la valutazione.
  5. I precedenti chiarimenti valgono anche per tutte le domande di estensione, escluse quelle per sole variazioni di dimensione del prodotto.
    pubblicata il 30 settembre 2024

Etichette dei Prodotti Cosmetici e dei Prodotti per la Cura degli Animali.
Importanti novità e raccomandazioni.

Con il presente articolo si intende approfondire e chiarire il criterio “Imballaggio” della Decisione della Commissione 2021/1870/UE del 22/10/2021, come modificata dalla Dec. 1540/2023/UE del 25/07/23, in vigore dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2027.
In particolare, si fornisce un’importante specifica sulle modalità di applicazione del sottocriterio “Configurazione in vista del riciclaggio dell’imballaggio di plastica” (cfr. punto 5.d, Tabella 8 (Allegato I) e punto 4.d, Tabella 7 (Allegato II), a cui le aziende dovranno attenersi.
Il Forum degli organismi competenti per l'Ecolabel UE ha deciso che le etichette PSL (autoadesive) possono essere accettate eseguendo uno dei seguenti metodi di verifica: 

  1. l'effettuazione del test secondo la procedura “Quick Test Procedure" applicabile alle bottiglie in HDPE/PP o PET riportata sul sito Recyclass (https://recyclass.eu/recyclability/test-methods/);
  2. una dichiarazione del produttore della PSL di solubilità in acqua dell'adesivo (è accettata la solubilità in acqua alcalina);
  3. approvazione da Recyclass dove è indicata “compatibilità completa” (Full compatibility); la compatibilità limitata ("limited compatibility") non è accettata:
  4. accettazione di un documento proveniente da un impianto di riciclaggio che specifichi la rilasciabilità in acqua dell'adesivo nelle condizioni di lavaggio dell'impianto di riciclaggio. Questo documento può essere accettato da qualsiasi impianto di riciclaggio all'interno dello Stato membro o degli Stati membri in cui il prodotto cosmetico viene immesso sul mercato, considerando l'incertezza del luogo in cui i rifiuti di imballaggio potrebbero essere trattati.

Una delle precedenti prove di verifica dovrà essere quindi allegata alla documentazione che sarà inviata a partire dal 1° settembre 2024 (data protocollo ISPRA) per:

  • tutte le nuove domande di concessione;
  • le domande di estensione che riguardano cambiamenti sulle caratteristiche dell'etichetta o per cambio materiale imballaggio.
pubblicata il 30 maggio 2024