Comunicazione e News
Insediamento del neonominato Presidente del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit Il 23 febbraio scorso è stato ufficialmente nominato, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, on. Gilberto Pichetto Fratin, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, il Prof. Armando Masucci alla Presidenza del Comitato Ecolabel Ecoaudit. Il nuovo Presidente del Comitato (e anche della relativa Sezione Ecolabel UE) succede all’avv. Francesca Mariotti di recente nominata Presidente dell’ENEA. Il Prof. Masucci, medico chirurgo e avvocato, ha ricoperto importanti incarichi sia in ambito sanitario che nella pubblica amministrazione come Direttore Generale/Sanitario, è stato Commissario al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica nella Commissione PNRR-PNIEC quale referente per il fotovoltaico e le energie rinnovabili. Il Comitato Ecolabel Ecoaudit, istituito in Italia con D.M. 2 agosto 1995 n. 413, con il supporto tecnico, logistico e funzionale dell’ISPRA rilascia il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, abilita e sorveglia i verificatori ambientali singoli, rilascia le registrazioni e i rinnovi ai sensi del Regolamento EMAS. aggiornata il 12 marzo 2026 Carta grafica e tessuto carta. Leggi qui la nota del Comitato sui Metodi di campionamento e di frequenza di analisi, in fase di rilascio di prima concessione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta (Decisione 2019/70/UE). La comunicazione contiene anche il piano di monitoraggio e controllo a cui le aziende in possesso di licenza Ecolabel UE dovranno adeguarsi per dimostrare il mantenimento dei requisiti del marchio. aggiornata il 16 febbraio 2026 Aggiornamenti diritti d'istruttoria Dal 15 di febbraio tutte le domande di estensione per variazioni di colore e/o profumazione come ad es. nei prodotti vernicianti, nei detergenti, nei cosmetici, etc. saranno considerate variazioni di formulazione-composizione e pertanto saranno soggette al pagamento dei relativi diritti di istruttoria per cambio formulazione, ovvero: Grandi imprese € 1.200,00 PMI € 600,00 Microimprese € 350,00 è stata pertanto aggiornata la pagina https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/come-richiedere-la-certificazione/costi-del-marchio aggiornata il 5 febbraio 2026 Aggiornamenti dal sito della Commissione Europea - Gennaio 2026 Il gruppo di prodotti "fai da te" è stato rinominato " Pitture e Vernici " e sono state aggiornate le informazioni sui relativi criteri e il manuale utente dei prodotti che ne fanno parte. Aggiornamento validità dei criteri per: Prodotti tessili e calzature - criteri validi fino al 31 dicembre 2028 ; Coperture in Legno, sughero e bambù criteri validi fino al 31 dicembre 2029; Mobili - criteri validi fino al 31 dicembre 2029; Materassi - criteri validi fino al 31 dicembre 2030; Nuove date per il CBF (19 maggio 2026) and EUEB (20 maggio 2026) Pubblicazione articolo: “ Storie di diversità: come trasformare i detergenti biologici in un business di successo ” Pubblicazione articolo “ Questo inverno trasforma i tuoi interni con l'Ecolabel UE ”; Aggiornamento Lista LuSC ; Aggiornamento del Manuale ECAT per richiedenti e per LH ; Pubblicata la registrazione del webinar tecnico sui criteri per AHP e coppette mestruali riutilizzabili, tenutosi nel 2023. aggiornata il 30 gennaio 2026 Webinar sui nuovi criteri Ecolabel UE per pitture e vernici: Webex, 19 febbraio 2026, 10:00-11:30. Alla luce della recente adozione dei criteri Ecolabel UE per pitture decorative, vernici e prodotti correlati, rivestimenti ad alte prestazioni e prodotti correlati e vernici spray a base d'acqua (Decisione - UE - 2025/2607 - EN - EUR-Lex), il JRC ha organizzato un webinar online giovedì 19 febbraio, dalle 10:00 alle 11:30. Per maggiori informazioni e per partecipare al webinar segui questo link . aggiornata il 23 gennaio 2026 Entrata in vigore della nuova decisione Ecolabel UE sulle vernici Il 22 dicembre 2025 è stata pubblicata la nuova DECISIONE (UE) 2025/2607 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2025 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa, e che abroga la decisione 2014/312/UE, reperibile qui Decision - EU - 2025/2607 - EN - EUR-Lex Desideriamo pertanto fornire alcune indicazioni utili ai detentori di licenze in vigore: L’art. 9.3 della Dec 2025/2607 stabilisce che: I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE possono essere utilizzati per 18 mesi dalla data di applicazione della presente decisione . Pertanto, le licenze attualmente in vigore scadranno il 21 giugno 2027. Presentazione delle domande di Rinnovo: la domanda di rinnovo da parte delle aziende con licenza in vigore dovranno essere presentate entro tre mesi dalla scadenza della licenza, ovvero entro il 21 marzo 2027, per poter mantenere lo stesso numero di licenza e in modo che la procedura di rinnovo sia conclusa entro il 21 giugno 2027, fatti salvi eventuali tempi di sospensione della procedura Validità della certificazione sui prodotti certificati con la vecchia licenza: Le rimanenze di magazzino possono essere commercializzate entro 6 mesi dalla scadenza dei criteri, cioè entro il 21/12/27. Questa clausola è scritta in ogni contratto Ecolabel UE stipulato tra azienda e Comitato (oltre che citata nel Reg 66/2010): "Il marchio Ecolabel UE può, tuttavia, per un periodo di sei mesi dopo la risoluzione del contratto, essere apposto sui prodotti in giacenza detenuti dal Titolare o da altri e fabbricati prima della risoluzione." Periodo transitorio durante il quale potranno presentare domande di estensione sia con i vecchi che con i nuovi criteri: l’art 9.2 della Dec 2025/2607 stabilisce “: Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni» a sensi della decisione 2014/312/UE presentate nei due mesi successivi alla data di applicazione della presente decisione (quindi entro il 21/02/26) possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o su quelli stabiliti nella decisione 2014/312/UE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. Pertanto, entro il 21 febbraio 2026 le aziende potranno ancora scegliere se presentare domanda di prima concessione o di estensione secondo i vecchi o i nuovi criteri. Il manuale d'uso è scaricabile a questo link. Qui i criteri. aggiornata il 16 gennaio 2026 Limite al numero di prodotti per ciascuna domanda e diritti di istruttoria Si informa che a far data dal 15 giugno 2025 ogni domanda presentata per prima concessione/rinnovo o estensione del marchio Ecolabel UE non potrà contenere più di 100 prodotti. Per eventuali ulteriori prodotti si dovranno presentare una o più domande, ciascuna contenente sempre al massimo 100 prodotti. Nel caso di domande inerenti nuove formulazioni, per quelle contenenti i prodotti successivi al n°100, con la stessa formulazione, si dovrà corrispondere l’importo previsto per estensioni semplici (100€). In queste domande andrà inoltre specificato il riferimento alla domanda per nuova formulazione dei primi 100 prodotti. pubblicata il 6 giugno2025 I costi del marchio Ecolabel UE in Italia, nessun aumento Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, sezione Ecolabel ha deciso di non aumentare gli importi dei diritti d’uso e dei diritti di istruttoria che le imprese pagano per l’uso del marchio Ecolabel UE. Lo scorso mese di novembre, in seno all’EU Ecolabelling Board, è stato effettuato un sondaggio sulla posizione degli Organismi Competenti degli Stati Membri UE relativamente alle tariffe applicate per i diritti di istruttoria e i diritti d’uso per il marchio Ecolabel UE, propedeutico alla eventuale proposta di aumentare, con Decisione UE, tali tariffe rispetto a quelle attualmente applicate. Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, Sezione Ecolabel ha manifestato la propria contrarietà a tale aumento a livello UE e, a seguito di ulteriori valutazioni in ambito nazionale, considerato il tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato essenzialmente da PMI e micro imprese, ha ritenuto non necessario l’aumento degli importi come da Regolamento n. 782/2013, in quanto le tariffe attualmente applicate in Italia risultano comunque rientranti nella forchetta minimo/massimo indicata nell’Allegato III del citato Regolamento. Il Comitato, pertanto, nella sua seduta del 20 febbraio 2025, ha deliberato di mantenere invariate le soglie minima e massima già in vigore per tutte le categorie di impresa. I costi per la certificazione Ecolabel UE in Italia sono reperibili sul sito web di ISPRA a questo link mentre le tariffe applicate a livello europeo sono consultabili a questo link pubblicata il 18 marzo 2025 Prodotti tessili: precisazioni sull'applicazione dei criteri della Dec. 2014/350/UE Al fine di evitare rallentamenti e ostacoli nella procedura di valutazione delle domande di concessione o estensione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE per prodotti tessili (Dec. 2014/350/UE come modificata dalla Dec. 2017/1392/UE e Dec. 2020/1805/UE) si chiarisce quanto segue: Non sono accettate schede di sicurezza, rapporti di prova, dati di monitoraggio e qualsiasi altra documentazione in lingue diverse da italiano e inglese. Gli esiti di eventuali verifiche di organismi indipendenti necessarie per il rispetto di alcuni criteri (esempio 6 - poliammide - e 7 - poliestere) devono essere riportati in inglese o italiano su carta intestata dell'organismo verificatore; si ricorda che il sistema prescelto e i sistemi di accreditamento connessi dell'organismo di verifica sono tenuti a soddisfare i requisiti generali delle norme EN 45011 e ISO 17065. Si ricorda che i requisiti stabiliti dai criteri e dall'appendice della Dec. 2014/350/UE vanno applicati come descritto in "Valutazione e verifica" (per i criteri) e in "Requisiti di verifica" (per l'appendice): bisogna quindi attenersi alle verifiche e ai documenti ivi citati (dove applicabile). L'eventuale utilizzo di metodi di prova diversi da quelli specificati nei criteri comporta la presentazione di documentazione che provi l'equivalenza con il metodo di riferimento; tale documentazione verrà sottoposta alla sezione Ecolabel del Comitato per approvazione con i conseguenti tempi necessari per la valutazione. I precedenti chiarimenti valgono anche per tutte le domande di estensione, escluse quelle per sole variazioni di dimensione del prodotto. pubblicata il 30 settembre 2024 Etichette dei Prodotti Cosmetici e dei Prodotti per la Cura degli Animali. Importanti novità e raccomandazioni. Con il presente articolo si intende approfondire e chiarire il criterio “Imballaggio” della Decisione della Commissione 2021/1870/UE del 22/10/2021, come modificata dalla Dec. 1540/2023/UE del 25/07/23, in vigore dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2027. In particolare, si fornisce un’importante specifica sulle modalità di applicazione del sottocriterio “Configurazione in vista del riciclaggio dell’imballaggio di plastica” (cfr. punto 5.d, Tabella 8 (Allegato I) e punto 4.d, Tabella 7 (Allegato II) , a cui le aziende dovranno attenersi. Il Forum degli organismi competenti per l'Ecolabel UE ha deciso che le etichette PSL (autoadesive) possono essere accettate eseguendo uno dei seguenti metodi di verifica: l'effettuazione del test secondo la procedura “Quick Test Procedure" applicabile alle bottiglie in HDPE/PP o PET riportata sul sito Recyclass ( https://recyclass.eu/recyclability/test-methods/ ); una dichiarazione del produttore della PSL di solubilità in acqua dell'adesivo (è accettata la solubilità in acqua alcalina); approvazione da Recyclass dove è indicata “compatibilità completa” (Full compatibility); la compatibilità limitata ("limited compatibility") non è accettata: accettazione di un documento proveniente da un impianto di riciclaggio che specifichi la rilasciabilità in acqua dell'adesivo nelle condizioni di lavaggio dell'impianto di riciclaggio. Questo documento può essere accettato da qualsiasi impianto di riciclaggio all'interno dello Stato membro o degli Stati membri in cui il prodotto cosmetico viene immesso sul mercato, considerando l'incertezza del luogo in cui i rifiuti di imballaggio potrebbero essere trattati. Una delle precedenti prove di verifica dovrà essere quindi allegata alla documentazione che sarà inviata a partire dal 1° settembre 2024 (data protocollo ISPRA) per: tutte le nuove domande di concessione; le domande di estensione che riguardano cambiamenti sulle caratteristiche dell'etichetta o per cambio materiale imballaggio. pubblicata il 30 maggio 2024
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Comunicazione e News
Insediamento del neonominato Presidente del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit
Il 23 febbraio scorso è stato ufficialmente nominato, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, on. Gilberto Pichetto Fratin, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, il Prof. Armando Masucci alla Presidenza del Comitato Ecolabel Ecoaudit. Il nuovo Presidente del Comitato (e anche della relativa Sezione Ecolabel UE) succede all’avv. Francesca Mariotti di recente nominata Presidente dell’ENEA. Il Prof. Masucci, medico chirurgo e avvocato, ha ricoperto importanti incarichi sia in ambito sanitario che nella pubblica amministrazione come Direttore Generale/Sanitario, è stato Commissario al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica nella Commissione PNRR-PNIEC quale referente per il fotovoltaico e le energie rinnovabili. Il Comitato Ecolabel Ecoaudit, istituito in Italia con D.M. 2 agosto 1995 n. 413, con il supporto tecnico, logistico e funzionale dell’ISPRA rilascia il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, abilita e sorveglia i verificatori ambientali singoli, rilascia le registrazioni e i rinnovi ai sensi del Regolamento EMAS.
aggiornata il 12 marzo 2026
Carta grafica e tessuto carta.
Leggi qui la nota del Comitato sui Metodi di campionamento e di frequenza di analisi, in fase di rilascio di prima concessione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta (Decisione 2019/70/UE).
La comunicazione contiene anche il piano di monitoraggio e controllo a cui le aziende in possesso di licenza Ecolabel UE dovranno adeguarsi per dimostrare il mantenimento dei requisiti del marchio.
aggiornata il 16 febbraio 2026
Aggiornamenti diritti d'istruttoria
Dal 15 di febbraio tutte le domande di estensione per variazioni di colore e/o profumazione come ad es. nei prodotti vernicianti, nei detergenti, nei cosmetici, etc. saranno considerate variazioni di formulazione-composizione e pertanto saranno soggette al pagamento dei relativi diritti di istruttoria per cambio formulazione, ovvero:
- Grandi imprese € 1.200,00
- PMI € 600,00
- Microimprese € 350,00
è stata pertanto aggiornata la pagina
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/come-richiedere-la-certificazione/costi-del-marchio
aggiornata il 5 febbraio 2026
Aggiornamenti dal sito della Commissione Europea - Gennaio 2026
aggiornata il 30 gennaio 2026
Webinar sui nuovi criteri Ecolabel UE per pitture e vernici: Webex, 19 febbraio 2026, 10:00-11:30.
Alla luce della recente adozione dei criteri Ecolabel UE per pitture decorative, vernici e prodotti correlati, rivestimenti ad alte prestazioni e prodotti correlati e vernici spray a base d'acqua (Decisione - UE - 2025/2607 - EN - EUR-Lex), il JRC ha organizzato un webinar online giovedì 19 febbraio, dalle 10:00 alle 11:30.
Per maggiori informazioni e per partecipare al webinar segui questo
link.
aggiornata il 23 gennaio 2026
Entrata in vigore della nuova decisione Ecolabel UE sulle vernici
Il 22 dicembre 2025 è stata pubblicata la nuova DECISIONE (UE) 2025/2607 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2025 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa, e che abroga la decisione 2014/312/UE, reperibile qui Decision - EU - 2025/2607 - EN - EUR-Lex
Desideriamo pertanto fornire alcune indicazioni utili ai detentori di licenze in vigore:
- L’art. 9.3 della Dec 2025/2607 stabilisce che: I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE possono essere utilizzati per 18 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.
Pertanto, le licenze attualmente in vigore scadranno il 21 giugno 2027.
- Presentazione delle domande di Rinnovo: la domanda di rinnovo da parte delle aziende con licenza in vigore dovranno essere presentate entro tre mesi dalla scadenza della licenza, ovvero entro il 21 marzo 2027, per poter mantenere lo stesso numero di licenza e in modo che la procedura di rinnovo sia conclusa entro il 21 giugno 2027, fatti salvi eventuali tempi di sospensione della procedura
- Validità della certificazione sui prodotti certificati con la vecchia licenza: Le rimanenze di magazzino possono essere commercializzate entro 6 mesi dalla scadenza dei criteri, cioè entro il 21/12/27. Questa clausola è scritta in ogni contratto Ecolabel UE stipulato tra azienda e Comitato (oltre che citata nel Reg 66/2010): "Il marchio Ecolabel UE può, tuttavia, per un periodo di sei mesi dopo la risoluzione del contratto, essere apposto sui prodotti in giacenza detenuti dal Titolare o da altri e fabbricati prima della risoluzione."
- Periodo transitorio durante il quale potranno presentare domande di estensione sia con i vecchi che con i nuovi criteri: l’art 9.2 della Dec 2025/2607 stabilisce “: Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni» a sensi della decisione 2014/312/UE presentate nei due mesi successivi alla data di applicazione della presente decisione (quindi entro il 21/02/26) possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o su quelli stabiliti nella decisione 2014/312/UE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
Pertanto, entro il 21 febbraio 2026 le aziende potranno ancora scegliere se presentare domanda di prima concessione o di estensione secondo i vecchi o i nuovi criteri.
Il manuale d'uso è scaricabile a questo link.
aggiornata il 16 gennaio 2026
Limite al numero di prodotti per ciascuna domanda e diritti di istruttoria
Si informa che a far data dal 15 giugno 2025 ogni domanda presentata per prima concessione/rinnovo o estensione del marchio Ecolabel UE non potrà contenere più di 100 prodotti. Per eventuali ulteriori prodotti si dovranno presentare una o più domande, ciascuna contenente sempre al massimo 100 prodotti.
Nel caso di domande inerenti nuove formulazioni, per quelle contenenti i prodotti successivi al n°100, con la stessa formulazione, si dovrà corrispondere l’importo previsto per estensioni semplici (100€). In queste domande andrà inoltre specificato il riferimento alla domanda per nuova formulazione dei primi 100 prodotti.
pubblicata il 6 giugno2025
I costi del marchio Ecolabel UE in Italia, nessun aumento
Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, sezione Ecolabel ha deciso di non aumentare gli importi dei diritti d’uso e dei diritti di istruttoria che le imprese pagano per l’uso del marchio Ecolabel UE.
Lo scorso mese di novembre, in seno all’EU Ecolabelling Board, è stato effettuato un sondaggio sulla posizione degli Organismi Competenti degli Stati Membri UE relativamente alle tariffe applicate per i diritti di istruttoria e i diritti d’uso per il marchio Ecolabel UE, propedeutico alla eventuale proposta di aumentare, con Decisione UE, tali tariffe rispetto a quelle attualmente applicate.
Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, Sezione Ecolabel ha manifestato la propria contrarietà a tale aumento a livello UE e, a seguito di ulteriori valutazioni in ambito nazionale, considerato il tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato essenzialmente da PMI e micro imprese, ha ritenuto non necessario l’aumento degli importi come da Regolamento n. 782/2013, in quanto le tariffe attualmente applicate in Italia risultano comunque rientranti nella forchetta minimo/massimo indicata nell’Allegato III del citato Regolamento.
Il Comitato, pertanto, nella sua seduta del 20 febbraio 2025, ha deliberato di mantenere invariate le soglie minima e massima già in vigore per tutte le categorie di impresa.
I costi per la certificazione Ecolabel UE in Italia sono reperibili sul sito web di ISPRA a questo
link mentre le tariffe applicate a livello europeo sono consultabili a questo
link
pubblicata il 18 marzo 2025
Prodotti tessili: precisazioni sull'applicazione dei criteri della Dec. 2014/350/UE
Al fine di evitare rallentamenti e ostacoli nella procedura di valutazione delle domande di concessione o estensione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE per prodotti tessili (Dec. 2014/350/UE come modificata dalla Dec. 2017/1392/UE e Dec. 2020/1805/UE) si chiarisce quanto segue:
- Non sono accettate schede di sicurezza, rapporti di prova, dati di monitoraggio e qualsiasi altra documentazione in lingue diverse da italiano e inglese.
- Gli esiti di eventuali verifiche di organismi indipendenti necessarie per il rispetto di alcuni criteri (esempio 6 - poliammide - e 7 - poliestere) devono essere riportati in inglese o italiano su carta intestata dell'organismo verificatore; si ricorda che il sistema prescelto e i sistemi di accreditamento connessi dell'organismo di verifica sono tenuti a soddisfare i requisiti generali delle norme EN 45011 e ISO 17065.
- Si ricorda che i requisiti stabiliti dai criteri e dall'appendice della Dec. 2014/350/UE vanno applicati come descritto in "Valutazione e verifica" (per i criteri) e in "Requisiti di verifica" (per l'appendice): bisogna quindi attenersi alle verifiche e ai documenti ivi citati (dove applicabile).
- L'eventuale utilizzo di metodi di prova diversi da quelli specificati nei criteri comporta la presentazione di documentazione che provi l'equivalenza con il metodo di riferimento; tale documentazione verrà sottoposta alla sezione Ecolabel del Comitato per approvazione con i conseguenti tempi necessari per la valutazione.
- I precedenti chiarimenti valgono anche per tutte le domande di estensione, escluse quelle per sole variazioni di dimensione del prodotto.
pubblicata il 30 settembre 2024
Etichette dei Prodotti Cosmetici e dei Prodotti per la Cura degli Animali.
Importanti novità e raccomandazioni.
Con il presente articolo si intende approfondire e chiarire il criterio “Imballaggio” della Decisione della Commissione 2021/1870/UE del 22/10/2021, come modificata dalla Dec. 1540/2023/UE del 25/07/23, in vigore dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2027.
In particolare, si fornisce un’importante specifica sulle modalità di applicazione del sottocriterio “Configurazione in vista del riciclaggio dell’imballaggio di plastica” (cfr. punto 5.d, Tabella 8 (Allegato I) e punto 4.d, Tabella 7 (Allegato II), a cui le aziende dovranno attenersi.
Il Forum degli organismi competenti per l'Ecolabel UE ha deciso che le etichette PSL (autoadesive) possono essere accettate eseguendo uno dei seguenti metodi di verifica:
- l'effettuazione del test secondo la procedura “Quick Test Procedure" applicabile alle bottiglie in HDPE/PP o PET riportata sul sito Recyclass (https://recyclass.eu/recyclability/test-methods/);
- una dichiarazione del produttore della PSL di solubilità in acqua dell'adesivo (è accettata la solubilità in acqua alcalina);
- approvazione da Recyclass dove è indicata “compatibilità completa” (Full compatibility); la compatibilità limitata ("limited compatibility") non è accettata:
- accettazione di un documento proveniente da un impianto di riciclaggio che specifichi la rilasciabilità in acqua dell'adesivo nelle condizioni di lavaggio dell'impianto di riciclaggio. Questo documento può essere accettato da qualsiasi impianto di riciclaggio all'interno dello Stato membro o degli Stati membri in cui il prodotto cosmetico viene immesso sul mercato, considerando l'incertezza del luogo in cui i rifiuti di imballaggio potrebbero essere trattati.
Una delle precedenti prove di verifica dovrà essere quindi allegata alla documentazione che sarà inviata a partire dal 1° settembre 2024 (data protocollo ISPRA) per:
- tutte le nuove domande di concessione;
- le domande di estensione che riguardano cambiamenti sulle caratteristiche dell'etichetta o per cambio materiale imballaggio.
pubblicata il 30 maggio 2024