Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Cerca

Biosfera e cambiamenti climatici

Il Protocollo di Kyoto prevede che ogni paese incluso nel cosiddetto Annex I della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC) possa decidere di utilizzare gli assorbimenti di carbonio dovuti all'implementazione di attività  legate all'uso ed alla variazione di uso delle terre per il raggiungimento degli obietti fissati dal Protocollo, a patto che gli assorbimenti risultanti siano addizionali, che siano indotti dall'uomo ed abbiano avuto inizio dopo il 1990. Gli Accordi di Marrakesh e le successive decisioni della Conference of Parties definiscono le attività oggetto degli articoli 3.3 e 3.4, e stabiliscono le modalità di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da tali attività per il primo periodo d'impegno (2008-2012) del Protocollo.

Approfondimenti sul Protocollo di Kyoto

In particolare l'articolo 3.3 del Protocollo stabilisce che le emissioni e gli assorbimenti di CO2 ed altri gas serra risultanti dalla costituzione di nuove foreste (afforestazione, riforestazione) e dalla conversione delle foreste in altre forme d'uso delle terre (deforestazione), effettuati dopo il 1990, devono essere contabilizzati nei bilanci nazionali delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra. L'articolo 3.4 permette invece la contabilizzazione di emissioni ed assorbimenti di gas serra connesse alle cosiddette attività addizionali, come la gestione forestale, la gestione dei suoli agrari, la gestione dei prati e dei pascoli e la rivegetazione, purché deliberate ed avvenute dopo il 1990. Definizioni di tali attività  e metodi di conteggio degli assorbimenti e delle emissioni ad esse connesse sono dettagliate nella decisione 16/CMP.1 dell'UNFCCC. La misura in cui i paesi potranno conteggiare le emissioni e gli assorbimenti nelle attività di Uso del Suolo, cambiamento di uso del suolo e attività forestali (Land Use,Land Use Change and Forestry - LULUCF), durante il primo periodo d'impegno è limitata dalle seguenti condizioni:

  • se in un paese il totale di carbonio derivante dalle attività di forestazione, riforestazione e deforestazione dovesse risultare negativo, esso potrà essere compensato mediante attività di gestione forestale, fino ad un limite massimo di 9 Mt C per anno per il primo periodo di impegno;
  • il limite di 9 Mt C l'anno è soggetto ad un tetto massimo specifico per ogni paese. Tale limite comprende anche eventuali crediti provenienti da progetti forestali nell'ambito della JI (Joint Implementation); al contrario, l'emissione e l'assorbimento di gas derivanti dalla gestione dei suoli agricoli, dei prati e dei pascoli e dalla rivegetazione potranno essere conteggiati completamente e senza limitazioni;
  • nell'ambito del CDM (Clean Development Mechanism), limitatamente al primo periodo d'impegno, saranno eleggibili soltanto i progetti di forestazione e riforestazione, con un limite: gli assorbimenti di gas serra derivanti da tali progetti potranno essere conteggiati fino all'1% della quota di riduzione assegnata ad un paese per ogni anno del periodo d'impegno.

Gli accordi di Marrakech hanno anche stabilito che, limitatamente al periodo 2008-2012, le uniche attività agro-forestali ammesse all'interno del Clean Development Mechanism sarebbero state l'afforestazione e la riforestazione. Altri importanti accordi relativi al settore forestale riguardano l'esclusione dal conteggio delle quantità di carbonio assorbite naturalmente dagli ecosistemi naturali, non derivanti cioè da attività prodotte dall'uomo (direct human induced activities), tra cui quelle dovute alla fertilizzazione carbonica, quelle dovute alle deposizioni azotate e quelle legate all'invecchiamento naturale dei boschi. Ciò viene effettuato, attualmente, per mezzo di un limite ai crediti dovuti alla gestione forestale che un paese può richiedere e che è stato - sulla base di una negoziazione basata su dati molto approssimati - fissato in misura del 15% rispetto alla quantità effettiva.

Nell'ambito del Protocollo di Kyoto l'Italia ha deciso di eleggere, come attività addizionale, la gestione forestale (forest management); sono da considerare aree soggette a gestione forestale tutte le superfici del territorio nazionale, non soggette ad attività di afforestazione, riforestazione o deforestazione.

I crediti di carbonio generati dalle aree soggette a gestione forestale vanno conteggiati come variazione, tra il 2008 ed il 2012, degli stock di carbonio relativi ai diversi serbatoi e delle emissioni nette dei gas serra non-CO2.

Mentre per le attività previste dall'art. 3.3 (afforestazione, riforestazione e deforestazione) non è previsto alcun limite, per l'attività di gestione forestale è stato fissato, per ogni paese, un limite (cap) all'uso degli assorbimenti di carbonio pari al 15% della variazione dello stock di carbonio delle foreste gestite. Dopo un'iniziale assegnazione pari a 0.18 Mt C per anno, a seguito di un processo negoziale, il valore del cap, approvato dagli organi tecnici della UNFCCC e successivamente formalizzato con la decisione 8/CMP.2,  è passato a 2.78 Mt C per anno x 5 anni del primo periodo di impegno (2008-2012).

Per il periodo 2013-2020, il sistema di contabilizzazione, per la gestione forestale, è stato modificato, con l'introduzione del reference level, ovvero un livello di riferimento di assorbimenti di CO2 che verrà  confrontato con gli assorbimenti futuri, generando crediti o debiti di emissione. Il valore assegnato all'Italia è pari a circa -22 Mt CO2eq anno-1 includendo i prodotti legnosi e circa -21 Mt CO2eq anno-1 escludendoli (Report of the technical assessment of the forest management reference level submission of Italy, 2011). Nell'elaborazione del reference level italiano, sono state considerate le politiche forestali messe in atto fino a luglio 2009 e le emissioni e gli assorbimenti relativi all'attività di gestione forestale dal 1990 al 2008, coerentemente con quanto riportato nell'inventario nazionale dei gas serra. La definizione di foresta adottata dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto è coerente con le definizioni FAO-FRA (Forest Resources Assessment); i parametri soglia assunti sono:

  • estensione minima di superficie: 0.5 ha;
  • copertura arborea minima: 10%;
  • altezza minima a maturità in situ: 5 m.