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e la Ricerca Ambientale

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Rete EMAS Ecolabel GPP

Rete referenti EMAS Ecolabel GPP

Il Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), nel corso della riunione del 29 luglio 2013, ha approvato la costituzione della Rete dei Referenti EMAS, Ecolabel UE e GPP, operativa nel Piano Triennale 2014-2016, con il compito di definire la priorità delle attività e, se del caso, di proporre l’istituzione di Gruppi di lavoro specifici.

La rete dei referenti, coordinata dal Settore IPP di ISPRA, ha individuato le seguenti sei linee di attività, per il suddetto triennio:

  1. Revisione della procedura di interfaccia ISPRA/ARPA/APPA nell’ambito delle attività per la concessione della registrazione EMAS alle organizzazioni richiedenti;
  2. Incentivi e benefici, a livello locale, per l’adesione a EMAS e/o Ecolabel;
  3. Modalità di attuazione delle disposizioni previste nel Regolamento 1221/2009 (EMAS) artt. 32 e 38 e nella Direttiva 75/2010;
  4. Promozione di Ecolabel UE;
  5. Sinergie tra EMAS ed Ecolabel UE nel settore turistico;
  6. Green Public Procurement.

 

Linea 1: Procedura EMAS

Il Regolamento EMAS prevede all’art. 13 che la registrazione EMAS può essere concessa dall’Organismo Competente una volta che lo stesso abbia accertato, sulla base delle evidenze ricevute, ad esempio una relazione scritta dell’autorità responsabile dell’applicazione della legge, che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Per tale ragione, all’atto del ricevimento della richiesta di registrazione EMAS da parte di una organizzazione, ISPRA, in virtù del proprio ruolo di supporto tecnico all’Organismo Competente, invia una richiesta di informazioni all’ARPA / APPA territorialmente competente.

La rete dei referenti ha provveduto ad integrare ed aggiornare la procedura esistente, ormai obsoleta; in particolare, sulla base delle nuove disposizioni del Regolamento 1221/2009:

  • Sono stati aggiornati i riferimenti normativi;
  • È stato inserito un paragrafo relativo all’estensione della registrazione EMAS
  • È stato inserito un paragrafo relativo al mantenimento della registrazione EMAS
  • Sono stati aggiornati i paragrafi relativi a rinnovo, sospensione e cancellazione della registrazione EMAS
  • E’ stato aggiornato il paragrafo sulla Consultazione delle Parti Interessate

Il Consiglio Federale, nel corso della riunione del 30 giugno 2014, ha approvato la nuova procedura dando mandato alle Agenzie di recepirla nei propri ordinamenti entro 90 giorni.

 

Linea 2: Incentivi e benefici, a livello locale, per l’adesione a EMAS e/o Ecolabel

L’adesione volontaria delle imprese ad EMAS e ad Ecolabel UE può essere sicuramente favorita da una legislazione che riconosca dei benefici e che preveda concreti incentivi per le organizzazioni che ottengono la certificazione ambientale in conformità con uno dei due regolamenti. Negli ultimi anni il Legislatore si è sempre più orientato in tal senso e sono stati emanati provvedimenti sia a livello nazionale che locale a favore di imprese registrate EMAS o che intendono richiedere la registrazione EMAS, o ancora nei confronti di imprese che ottengono il marchio Ecolabel UE per propri prodotti o servizi. Per quanto riguarda il livello locale, sebbene lo sforzo per incentivare l’adesione alla certificazione ambientale sia indubbiamente meritorio, rischia di creare disparità tra le diverse Regioni italiane e/o tra diversi siti produttivi analoghi appartenenti alla stessa Organizzazione ma situati in diverse Regioni.

Pertanto, si è ritenuto necessario predisporre un documento che delinei la situazione sul territorio italiano e faccia emergere le esigenze di standardizzazione ed omogeneizzazione.

La rete dei referenti, a partire da una prima analisi già effettuata da ISPRA, ha prodotto un documento nel quale sono state confrontate le diverse situazioni regionali e sono state evidenziate le eventuali differenze sul territorio nazionale e le conseguenti disparità di trattamento per aziende omologhe. Nel documento sono state anche inserite schede operative che per ogni tipologia di provvedimento descrivono punti di forza e criticità applicative. E’ stato anche inserito un box di approfondimento sui benefici ed incentivi per le Pubbliche Amministrazioni che ottengono la registrazione EMAS.

Il Consiglio Federale, nel corso della riunione del 3 novembre 2015, ha approvato il documento, che è consultabile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/benefici-e-incentivi-a-livello-locale-per-ladesione-ad-emas-ed-ecolabel-ue

 

Linea 3: Applicazione art. 32 e 38 del Regolamento EMAS

L’art. 32 del Regolamento EMAS recita:

"Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente

1. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato …"

L’art. 38 del Regolamento EMAS recita:

"EMAS e altre politiche e strumenti della comunità"

  1. Fatta salva la legislazione comunitaria, gli Stati Membri esaminano in quale modo la registrazione EMAS in conformità del presente regolamento possa essere:
    1. Considerata nell’elaborazione di nuova legislazione;
    2. Utilizzata come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione;
    3. Presa in considerazione nell’ambito degli appalti e degli acquisti pubblici …”

Pertanto, si è ritenuto necessario predisporre linee guida per la corretta ed omogenea applicazione dei disposti succitati nell’ambito del Sistema delle Agenzie.
Il gruppo di lavoro ha prodotto una linea guida per l’implementazione di meccanismi di informazione e assistenza alle imprese in materia di rispetto degli obblighi normativi, così come previsto dall’art.32 del Regolamento 1221/2009.
Inoltre, nella linea guida sono state anche fornite indicazioni per l’applicazione del disposto dell’art. 38 del Regolamento 1221/2009, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di EMAS "come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione" limitatamente alle organizzazioni in possesso della registrazione EMAS ed appartenenti a settori non industriali.
Il Consiglio Federale, nel corso della riunione del 3 novembre 2015, ha approvato la linea guida, che è consultabile al seguente link:
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-in-materia-di-informazione-assistenza-e-controlli-verso-organizzazioni-richiedenti-la-registrazione-emas-o-in-possesso-della-stessa

 

Linea 4: Promozione di Ecolabel

Questa linea di attività è nata dalla considerazione che è possibile definire sostenibile un mercato in cui gli utenti/consumatori effettuano le loro scelte anche in base a criteri ambientali. A tal fine, è essenziale che il concetto di valore aggiunto della qualità ambientale "dalla culla alla tomba", che può essere garantita da un prodotto o servizio a marchio Ecolabel UE, sia portato a conoscenza degli utenti/consumatori.
E’ anche essenziale che gli utenti/consumatori siano resi edotti sulla credibilità di un marchio garantito da un Regolamento europeo, come è l’Ecolabel UE, a fronte del fiorire continuo di una molteplicità di "riconoscimenti vari" che in realtà non hanno la credibilità di un marchio europeo e che rischiano di "inquinare" il mercato. Molto spesso, infatti, l’utente non è in grado di discernere tra i diversi "marchi" semplicemente perché non è adeguatamente informato.
Anche un recente studio commissionato dalla CE alla IEFE Bocconi, in merito all’applicazione del Regolamento Ecolabel UE, evidenzia come una non adeguata attività di promozione del Marchio rappresenti una delle principali barriere da affrontare per una chiara ed efficace affermazione dello schema.
Nell’ambito di questa linea di attività, pertanto, la rete dei referenti ha elaborato ed approvato un documento che effettua una rassegna di iniziative, condotte a livello comunitario e nazionale, sia dall’ISPRA che dalle ARPA/APPA, ed evidenzia le criticità emerse nelle strategie fino ad oggi attuate per la promozione di Ecolabel UE.
Inoltre, il documento contiene proposte per attuare ulteriori azioni mirate che tengano conto delle specificità dei mercati a livello locale per incrementare la conoscenza del marchio Ecolabel UE (ad es. azioni di promozione e diffusione presso soggetti pubblici e privati a livello regionale, informazione nelle scuole o in occasione di eventi, di concerto con le aziende produttrici), per integrare le strategie di promozione dell’Ecolabel ai prodotti ed alle strutture ricettive e per condurre dei "case studies".
Nel corso della riunione del 15 marzo 2016, il Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha approvato il Documento "Promozione di Ecolabel UE", che è consultabile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/promozione-di-ecolabel-ue

 

Linea 5: EMAS ed Ecolabel UE nel settore del turismo

Questa linea di attività è nata dalla considerazione che, nell’ambito delle politiche ambientali dell’U.E., viene sottolineata l’importanza di fronteggiare la complessità degli aspetti ambientali mediante un approccio integrato che prenda in considerazione tutte le componenti ecosistemiche.

Il turismo rappresenta uno dei settori strategici del nostro Paese e deve essere valorizzato in un’ottica di sostenibilità. Tra gli strumenti applicabili più validi e credibili, rivestono un ruolo importante i Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel UE che, di fatto, rappresentano le certificazioni più idonee al fine di perseguire, nel medio/lungo periodo, l’obiettivo della valorizzazione dei territori a vocazione turistica nel rispetto dell’ambiente.

Nell’ambito di questa linea di attività, pertanto, la rete dei referenti ha elaborato ed approvato una Linea guida per l’applicazione di EMAS e di Ecolabel UE nel settore del turismo.

In Italia, molte organizzazioni fornitrici di servizi turistici hanno ottenuto il marchio Ecolabel e molti Comuni a forte vocazione turistica sono registrati EMAS. E’ necessario, però, individuare sinergie/link tra i due schemi, nonché meccanismi che possano agire da “effetto volano” reciproco nel senso che Comuni registrati EMAS promuovano la richiesta del marchio Ecolabel UE da parte delle strutture ricettive ricadenti nel proprio territorio e, d’altra parte, strutture con marchio Ecolabel UE si facciano promotrici presso i Comuni di appartenenza (qualora non siano ancora registrati EMAS) di una richiesta di impegno concreto al miglioramento delle prestazioni ambientali del Comune mediante l’adesione ad EMAS.

La linea guida, approvata dal Consiglio Federale nel corso della riunione del 15 marzo 2016, mira a favorire la diffusione degli strumenti volontari promossi dall’UE EMAS ed Ecolabel UE nel settore turistico italiano, partendo dagli obiettivi del quadro di azione comunitario del turismo europeo e dalle iniziative di successo già realizzate.

Scopo della presente linea guida è mettere a disposizione di tutti gli attori coinvolti nei piani di promozione dei territori a vocazione turistica una guida tecnico/operativa che, oltre ad evidenziare i vantaggi dell’utilizzo integrato degli strumenti di certificazione ambientale per la qualificazione dell’offerta turistico-ricettiva, delinei un percorso attuativo delle strategie di valorizzazione turistica nel rispetto della sostenibilità ambientale, proprio mediante l’applicazione dei Regolamenti Comunitari EMAS ed Ecolabel UE.

Nella linea guida vengono anche passate in rassegna le principali iniziative intraprese nel corso degli anni dalla Commissione Europea, da ISPRA, dalla Rete delle ARPA/APPA, anche in collaborazione con altri soggetti.

Il Documento "Linee guida su EMAS ed Ecolabel UE nel settore del turismo" è consultabile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-su-emas-ed-ecolabel-ue-nel-settore-del-turismo

 

 

Linea 6: GPP

Il Green Public Procurement (GPP) è un approccio in base al quale una Pubblica Amministrazione tiene conto di criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto di prodotti e servizi.
Attuare una strategia di GPP significa, quindi, prediligere l’acquisto di quei prodotti e servizi che hanno un ridotto impatto sull’ambiente in tutto il loro ciclo di vita, rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo.  In Italia, già alcuni anni or sono, è stato adottato il “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP).
Il PAN GPP definisce gli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni e servizi per i quali definire i criteri ambientali minimi (CAM) e fornisce linee di indirizzo per gli Enti Pubblici per promuovere l’adozione del GPP.
Inoltre, la legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, approvata il 4 novembre 2015, dedica l’intero Capo IV alle disposizioni relative al Green Public Procurement; in particolare, è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni l’inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti che definiscono i criteri ambientali minimi relativi alle diverse categorie di forniture e affidamenti.
Infine, è stato approvato il nuovo codice appalti con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Con questo decreto viene data attuazione alle Direttive 23, 24 e 25 del 2014 in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici e procedure d'appalto.
Pertanto, si è ritenuto necessario predisporre linee guida per la corretta ed omogenea applicazione dei disposti prima citati nell’ambito del Sistema delle Agenzie per l’Ambiente e di altre Pubbliche Amministrazioni.
Il gruppo di lavoro ha prodotto un documento contenente quanto segue:

  1. rapporto di rilevazione sullo stato di attuazione del GPP nel sistema agenziale (anno 2014);
  2. linee guida (documenti tipo da adottare, piano d’azione tipo agenziale,  le funzioni competenti, etc.)  per l’implementazione sistematica e omogenea a livello nazionale  del GPP nel sistema agenziale;
  3. individuazione delle azioni di comunicazione e formazione erogabili dal sistema agenziale per promuovere l’applicazione dei Criteri  Ambientali  Minimi.

Il Consiglio SNPA, nel corso della riunione del 17 gennaio 2017, ha approvato il documento che sarà a breve consultabile su questo sito.