Istituto Superiore per la Protezione
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Trasmissione informazioni Legge 464-84

Obblighi di informazione ai sensi della Legge 4 agosto 1984 n. 464

Con la Legge del 4 agosto 1984 n. 464, viene fatto obbligo di comunicare (Art. 1) al Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia (ISPRA) le informazioni relative a studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza.

Ai sensi della suddetta Legge (Art. 2) il Servizio Geologico ha la facoltà di “richiedere la documentazione" e di "eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell’esecuzione degli studi e delle indagini”, anche per questo motivo si devono preventivamente comunicare le indagini o gli studi da eseguire (indicando la loro localizzazione su carta) e successivamente (entro 30 giorni dalla fine indagine) la conclusione delle indagini stesse riportando altresì i “risultati geologici e geofisici acquisiti”.

L’omessa o tardiva trasmissione delle comunicazioni di cui all'Art. 1 o il mancato adempimento alle richieste del Servizio Geologico di cui all'Art. 2 è punibile con sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00 (Art. 3). I responsabili circa gli adempimenti tecnici ed amministrativi, sono l'Esecutore dei lavori in solido con il Titolare dell'indagine ed il Tecnico incaricato. La contestazione delle violazioni può avvenire immediatamente (nel corso dei lavori) oppure notificata a seguito di accertamenti.

La legge è stata istituita principalmente al fine di raccogliere e conservare elementi di conoscenza sulla struttura geologica, idrogeologica e geofisica del sottosuolo nazionale. Si ricorda a questo proposito che, tra i principali compiti istituzionali del Servizio Geologico d’Italia, vi è la produzione della cartografia geologica ufficiale d’Italia.

L’Ente svolge l’attività di archiviazione informatica delle denunce pervenute a partire dall’epoca di entrata in vigore della norma. Il criterio adottato nell'ordinamento e nell'archiviazione dei dati riflette la necessità di interpretare al meglio lo spirito della Legge, rendendo il patrimonio di informazioni tecniche cumulato negli anni fruibile e, tramite il Portale del Servizio Geologico d'Italia, accessibile alla consultazione on-line.

Modalità di comunicazione

La trasmissione della documentazione di cui all’Art. 1 deve avvenire mediante una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione conclusiva di fine indagine (o sospensione).

Con la comunicazione di inizio indagine, trasmessa prima dell'inizio dei lavori, gli interessati sono tutelati rispetto ad eventuali controlli o accertamenti di osservanza effettuabili nel corso dei lavori. Pertanto è opportuno trasmettere la comunicazione di inizio indagine anche nei casi in cui possa rendersi necessario in corso d'opera il superamento, non preventivato, delle dimensioni indicate all'Art. 1 (30 metri per gli scavi, perforazioni e rilievi geofisici; 200 metri per gli scavi in galleria). L’Esecutore, in assenza di attestazione dell’avvenuta consegna della comunicazione di inizio indagine, non può dare corso ai lavori.

Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni relative alle indagini eseguite a mezzo di perforazioni:
  • per pozzi d’acqua adibiti a qualunque uso (compreso domestico, termale e minerale);
  • per pozzi geotermici profondi, piezometri, pozzi drenanti, pozzi disperdenti (assorbenti), pozzi di ventilazione, ecc.;
  • per sondaggi meccanici (ambientali, esplorativi, geognostici, ecc.);
  • per impianti geotermici open-loop (pozzi di presa e resa) ed impianti geotermici closed-loop (sonde geotermiche verticali);
  • per la posa in foro di inclinometri, assestimetri, dispersori anodici, ecc.;
  • per palificazioni;
  • ecc.
il mittente è tenuto a comunicare le informazioni mediante la compilazione dei “Moduli legge 464-84” (scaricabili nella pagina  “Istruzioni per l’invio”).

Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni relative a:

  • scavi;
  • rilievi geofisici (prospezioni sismiche, geoelettriche, magnetometriche, gravimetriche, ecc.);
  • scavi in galleria con sviluppo orizzontale maggiore a 200 metri di lunghezza

è sufficiente comunicare preventivamente l’inizio delle indagini (con allegato uno stralcio cartografico base I.G.M. in scala 1:25.000 con indicazione dell’area di intervento) e successivamente "una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti".

La trasmissione della documentazione di cui all’Art. 2 deve avvenire secondo le istruzioni riportate nella eventuale lettera di Richiesta informazioni e documentazione trasmessa dall’ISPRA ai soggetti interessati.