Aspetti normativi
Principali norme in vigore in Italia

Il principale riferimento normativo per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in Italia è la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 (“Legge quadro in materia di incendi boschivi”). La normativa individua tre pilastri fondamentali per il contrasto agli incendi: previsione, prevenzione e lotta attiva, riconoscendo il patrimonio boschivo nazionale come un bene insostituibile per la qualità della vita e la tutela dell’ambiente.
Le competenze operative sono attribuite principalmente alle Regioni, cui spetta l’adozione dei piani di programmazione delle attività antincendio boschivo, in particolare attraverso il Piano Antincendio Boschivo (Piano AIB). Tali piani hanno validità triennale, con possibilità di aggiornamento annuale. Le attività di previsione e prevenzione si basano sull’individuazione delle aree e dei periodi a rischio e sull’attuazione di interventi mirati a ridurre le cause e il potenziale innesco degli incendi. Le Regioni, in collaborazione con lo Stato, promuovono inoltre iniziative di educazione ambientale, attraverso programmi scolastici e corsi tecnico-pratici per la formazione degli operatori coinvolti. Sono anche responsabili dell’informazione alla popolazione e della diffusione delle norme comportamentali da adottare in situazioni di rischio.
Per quanto riguarda la lotta attiva, le Regioni coordinano le operazioni di spegnimento impiegando risorse e mezzi regionali e statali. Il Dipartimento della Protezione Civile contribuisce al coordinamento operativo, in particolare tramite la gestione della flotta aerea antincendio dello Stato. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è invece competente per l’approvazione dei piani antincendio nelle aree naturali protette. I Piani AIB regionali includono infatti una specifica sezione dedicata a tali aree, dove le attività di previsione e prevenzione sono affidate agli enti gestori secondo le indicazioni regionali.
Più recentemente a seguito dei gravi incendi verificatisi nell’estate 2021, è stato introdotto il Decreto-legge n. 120 dell’8 settembre 2021, convertito nella Legge n. 155 dell’8 novembre 2021, che ha rafforzato il sistema nazionale di contrasto agli incendi boschivi. La normativa prevede un miglior coordinamento, l’aggiornamento tecnologico delle dotazioni, l’incremento delle risorse disponibili e un inasprimento delle sanzioni penali e amministrative. In particolare, l’articolo 6 ha modificato il codice penale, aumentando le pene per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e introducendo la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. In questo contesto, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA), attraverso il Nucleo Informativo Antincendio Boschivo (NIAB), è responsabile della raccolta, archiviazione e pubblicazione dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco. Dal 1° aprile 2022, queste informazioni sono consultabili nel Geoportale Incendi Boschivi del CUFAA, realizzato in attuazione dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 155/2021.
ISPRA, in attuazione dell’articolo 11 della Legge n. 132/2016, svolge annualmente attività di studio e monitoraggio sugli incendi boschivi, con l’obiettivo di valutarne gli effetti sugli ecosistemi e sul consumo di suolo. Le analisi si basano sui dati raccolti dalle Amministrazioni regionali, dalle Province autonome e dal CUFAA. A partire da queste informazioni, l’Istituto elabora indicatori per le statistiche ambientali, tra cui quello relativo agli ecosistemi forestali percorsi da incendi, oltre all’analisi delle tendenze nel tempo. Queste attività sono rese possibili grazie al contributo continuo delle amministrazioni coinvolte, che forniscono annualmente dati certificati sugli incendi boschivi, garantendo qualità e affidabilità alle analisi prodotte.