Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Aspetti normativi

Principali norme in vigore in Italia

Il principale riferimento normativo per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel territorio nazionale è costituito dalla legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi". I suoi articoli definiscono i pilastri del contrasto agli incendi boschivi: previsione, prevenzione e lotta attiva, identificando nel patrimonio boschivo nazionale un bene insostituibile per la qualità della vita delle attuali e future generazioni. Le principali competenze sono assegnate dalla legge alle Regioni, che hanno il compito, in primo luogo, di emanare annualmente i piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (principalmente attraverso il Piano Antincendio Boschivo, o piano AIB).

Le Regioni, con i rispettivi organi di protezione civile, hanno il coordinamento delle attività di contrasto attivo sul territorio di propria competenza con l’uso di mezzi e risorse regionali e all’occorrenza anche statali. Il Dipartimento della Protezione Civile è coinvolto nel coordinamento delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, mentre il MASE è incaricato dell’aggiornamento annuale dei piani antincendio boschivo nelle aree protette. Infine, il piano regionale sopracitato ha un’apposita sezione relativa alle aree naturali protette. Infatti, per queste ultime le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette, secondo delle specifiche attribuzioni stabilite dalle regioni di competenza o lo stato nell'ambito delle aree protette nazionali.

 Di recente, a seguito degli incendi boschivi avvenuti nella stagione estiva del 2021, è stato emanato il decreto-legge n.120 del 08.09.2021, convertito nella legge n.155 del 08.11.21, avente come primo articolo le ”Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”. L’art. 6 ha inoltre introdotto modifiche significative anche al codice penale inasprendo ulteriormente le pene previste per il reato di incendio boschivo (ex art. 423 bis) ed introducendo la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Il CUFAA, con il NIAB, è responsabile dell’archiviazione e pubblicazione dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco (legge n. 155 del 2021). Le informazioni relative all’archiviazione degli incendi e alle implicazioni sui soprassuoli colpiti sono disponibili dal 1° aprile del 2022, in ottemperanza all’art. 3 - comma 1 - Legge 155/2021, tramite il nuovo Geoportale Incendi Boschivi del CUFAA.