Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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A4 - Interventi di rimozione rifiuti abbandonati (art. 9 c.1, D.L. 116/2025)

La definizione normativa di rifiuto in Italia è quella prevista all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006: «rifiuto» è «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie indicate nell’all. I e di cui il detentore si disfa o ha l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».
La giurisprudenza ha osservato che l’azione del “disfarsi” va interpretata in modo ampio, considerando la finalità della tutela dell’ambiente e della salute umana, indipendentemente dal fatto che il bene possa essere riutilizzato o meno.

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 116/2025, ribattezzato “Terra dei Fuochi”, il legislatore ha introdotto importanti novità nel diritto penale ambientale. Il nuovo decreto, entrato in vigore il 9 agosto 2025, ha l’obiettivo dichiarato di rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti. Si tratta di una riforma che innalza il livello di severità del sistema penale e introduce misure che avranno un impatto concreto sulla vita delle imprese. 

Il Decreto interviene su vari profili normativi: modifica il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente) in materia di rifiuti, modifica il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa degli enti), ha introdotto nuove fattispecie penali e inasprito le pene esistenti per reati come l'abbandono e la combustione illecita di rifiuti, la gestione non autorizzata e le discariche abusive. Inoltre, sono state definite maggiori responsabilità per titolari di impresa e responsabili di enti in caso di reati ambientali commessi dai propri dipendenti.

Al Commissario Unico vengono assegnati compiti di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, l'avvio al recupero o allo smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché i poteri di ordinanza.