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Gara n. 03/18/PA AGP-GAR. Chiarimenti quesiti operatori economici

Quesito 1: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, esplicitare, in relazione al servizio di gestione armatoriale di cui all'appalto in oggetto, in riferimento al “Disciplinare di Gara” e specificatamente per ciò che attiene il paragrafo 2 (PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, VALORE COMPLESSIVO E IMPORTO A BASE DI GARA) quale sia stato il criterio sotteso alla determinazione dei “costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato” nell'importo di € 243.426,15, che parrebbe essere stato determinato in maniera automatizzata sulla scorta unicamente di quanto conteggiato dalla Stazione Appaltante nell’allegato 10 del bando (ultima pagina) afferente i soli costi per il “PERSONALE IMBARCATO”, come da tabella che segue da noi dedotta ed elaborata:
Qualifica                   Costo Mese    Nr. di mesi     Totale
Comandante              5.701,07                    12                     68.412,84
Direttore M.               5.701,07                     6                      34.206,42
Uff. Macchina            5.007,58                     6                      30.045,48
Marinaio                    4,105,97                     8                      32.847,76
Elett/Tecnico              4,613,81                     6                      27.682,86
PERSONALE 193.195,36
Maggiorazione 26,00%  50.230,79 TOTALE 243.426,15
in cui parrebbe NON essere stato incluso alcun valore di costo relativo al personale di “staff” dell’ Appaltatore (ovvero personale tecnico ed amministrativo alle dipendenze dell’ Appaltatore) destinato all'esecuzione del servizio, inteso nella sua esaustiva completezza, ovvero dedicato anche alle perecipue attività “/tecnico operative” per “la gestione logistico-organizzativa che l'Armatore intende attuare ai fini della gestione del presente appalto” a cui vanno ad aggiungersi per afferenza le attività più propriamente finanziarie, amministrative e contabili e di rendicontazione (inclusi i conseguenti adempimenti di natura fiscale anche per ciò che attiene la gestione previdenziale del personale).Tale richiesta di chiarimento si correla, tra l’altro, sulla base di quanto sopra esposto, quindi, anche e sopratutto a quanto il concorrente deve indicare alla pagina 3 dell'Offerta Economica ai punti “c)”, “d)” ed “e)” della stessa.
Risposta 1: Per quanto riguarda la stima relativa ai costi della manodopera realizzata dalla Stazione Appaltante, si specifica che la stessa si basa essenzialmente sull’allegato 10 del “Capitolato Speciale d’Appalto” e gli importi rappresentati, pari ad Euro 243.426,15, rappresentano la componente di manodopera fissa annuale prevista all’interno delle voci rappresentanti il totale da assoggettare a ribasso. In  tale stima, comunque, è stata considerata, in surplus, al suddetto allegato 10, una maggiorazione pari al 26% che sottende alla copertura sia delle “spese generali” che l’appaltatore affronterà nell’esecuzione del servizio, che al riconoscimento della remuneratività delle attività a titolo di “utili d'impresa”. Per quanto riguarda invece i costi relativi al personale tecnico amministrativo alle dipendenze dell’ appaltatore, codesta S.A. ha considerato una quota specifica relativa ai costi amministrativi sostenuti dallo stesso nell’esecuzione del servizio.

Quesito 2: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare, in relazione al servizio di gestione armatoriale di cui all’appalto in oggetto, in riferimento al “Disciplinare di Gara” e specificatamente per ciò che attiene il paragrafo 2 (PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, VALORE COMPLESSIVO E IMPORTO A BASE DI GARA) se il valore indicato alla pag. 4 primo rigo del Disciplinare pari a € 243.426,15 debba intendersi su base annuale.
Risposta 2: Si conferma quanto richiesto nel summenzionato quesito, pertanto l’importo riferito è da intendersi su base annuale.

Quesito 3: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare - in relazione al servizio di gestione armatoriale di cui all’appalto in oggetto (in riferimento al documento di gara denominato “Criteri dell’OPEV e relativa ponderazione” per quanto esposto alla pagina 2 dello stesso per il “criterio” contraddistinto dal nr. “2.1”) - che la locuzione di cui all’ultimo periodo (ovvero: “svolgimento di campagne oceanografiche, esecuzione di servizi di rilievo batimorfologico, geofisico, oceanografico, biologico e di supporto all'esplorazione subacquea mediante sistemi robottizati”) per ciò che attiene la “Relazione tecnica dell'Armatore - in cui lo stesso dovrà esporre quali siano le modalità con cui lo stesso intende svolgere il servizio per le precipue attività di gestione “tencico-operativa” e di gestione “logistico-organizzativa” si riferisce unicamente alle attività della Stazione Appaltante in quanto descrittiva dell’ambito scientifico ed ambientale in cui la nave opererà per conto della Stazione Appaltante stessa.
Risposta 3: La commissione giudicatrice valuterà la relazione tecnica dell’Armatore nella quale dovranno essere descritte le capacità tecniche-operative e le potenzialità logistiche-organizzative che lo stesso intende mettere a servizio della Stazione Appaltante per lo svolgimento delle attività scientifiche/ambientali nelle quali opera l’Astrea.

Quesito 4: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, chiarire, per ciò che attiene il “Capitolato Speciale di Appalto” (pag. 5), nell’ambito del paragrafo “D. Obblighi dell’ Armatore” al punto “b)” quale possa essere il criterio con cui l’Armatore in sede di “definizione preventiva dei programmi di manutenzione” possa già individuare e prospettare alla Stazione Appaltante attività “correttiva”, che salvo nostro errore, dovrebbe manifestarsi a seguito di malfunzionamenti che in quanto tali non possono ritenersi programmabili.
Risposta 4: Secondo quanto richiesto al suddetto quesito, si rappresenta che l’Armatore dovrà sempre tendere verso una possibile pianificazione delle attività manutentive, siano esse anche di natura “correttiva”.
In tale fattispecie si intende puntualizzare che le attività di natura “correttiva” esuleranno dalla pianificazione esclusivamente quando legate a problemi e malfunzionamenti, ovviamente inattesi, invalidanti l'operatività della nave, ovvero, direttamente riferiti ad aspetti legati alle condizioni di sicurezza.

Quesito 5: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare, per ciò che attiene il “Capitolato Speciale di Appalto”, nell'ambito del paragrafo “D. Obblighi dell’ Armatore” al punto “f)”(pagine 6/7), nonché del paragrafo “G. Oneri a carico dell’ Armatore” (pag. 13 “Equipaggio restante per le seguenti periodicità") ed al paragrafo “H. Oneri a carico dell’ISPRA” (pag. 15 “Personale costituente l'equipaggio da corrispondere a misura”) che su base 12 mesi, sommando la periodicità minima obbligatoria di equipaggio da imbarcare a carico dell’ Armatore e quella da imbarcare su richiesta della Stazione Appaltante (“da corrispondere a misura”) anche in presenza di un utilizzo integrale dei periodi aggiuntivi richiedibili dalla Stazione Appaltante, il crono programma risultante, salvo nostro errore, prevederà almeno 4 mesi di disarmo nave ovvero di sua “non operatività”.
Risposta 5: Secondo quanto richiesto al suddetto quesito si conferma che la Stazione Appaltante ha previsto un periodo di 4 mesi di non operatività della nave. Eventuali emmergenze di tipo istituzionale verranno definite d’intesa con l’Armatore.

Quesito 6: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, chiarificare, per ciò che attiene il “Capitolato Speciale di Appalto”, nell’ambito del paragrafo “E. Disposizioni particolari riguardante il personale” al punto “a” e “c”))"(pagine 9/10), come debba l’ Appaltatore/Affidatario/Armatore, per ottemperare all’obbligo di cui al punto “c”, agire nell’ipotesi in cui il “Tecnico oceanografico” risulti imbarcato dall’Armatore e quindi sotto il profilo del suo “status” giuridico/assicurativo recarsi presso “strutture messe a disposizione della Stazione Appaltante”; ovvero nell’ipotesi di non essere imbarcato, ma comunque alle dipendenze dell’ Appaltatore, come esso Appaltatore sarà ristorato dei “costi di trasferta” che dovrà riconoscere al dipendente.
Risposta 6: Secondo quanto richiesto dal sudetto quesito si rappresenta che la figura del tecnico oceanografico è dedita anche all’esecuzione delle manutenzioni sulle attrezzature e strumentazioni scientifiche in dotazione della nave. In tale ambito potrebbe verificarsi l’esigenza di eseguire determinate attività all’interno di laboratori Ispra. In tale circostanza l'Armatore autorizzerà lo spostamento del Tecnico per ragioni di servizio e, nel contempo, la Stazione Appaltante ristorerà l’Armatore degli eventuali costi di trasferta.

Quesito 7: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, chiarificare, per ciò che attiene il “Capitolato Speciale di Appalto”, nell’ambito del paragrafo “G. Oneri a carico dell’ Armatore” (pag. 13 “Comandante (Personale Marittimo) 12 mesi”) se il requisito configuratosi nel “possesso del titolo Professionale di Capitano di Lungo Corso” risulta essere inderogabile, in quanto, in riferimento al documento di gara denominato “Criteri dell’OPEV e relativa ponderazione” per quanto esposto alla pagina 1 dello stesso per il “criterio” contraddistinto dal nr. “1.1” la detta figura professionale viene ad essere indicata con la sola dicitura di “Comandanti”.
Risposta 7: In riferimento alla richiesta di chiarificazione al summenzionato quesito si precisa che nel punto richiamato, è previsto il titolo professionale di CLC ovvero di altro titolo abilitante al comando dell’unità navale Astrea.

Quesito 8: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare, per ciò che attiene il “Capitolato Speciale di Appalto”, nell’ambito del paragrafo “D. Obblighi dell’Armatore” (pag. 7/8 ultima interpunzione, ovvero “Resta inteso che gli oneri derivanti dalla sostituzione temporanea sia della strumentazione che della nave, laddove preventivamente autorizzati da Ispra, saranno rimborsati dall'Istituto, salvo presentazione delle relative fatture quietanzate documentanti i costi realmente sostenuti dall'Armatore. Tali oneri comunque saranno da ritenersi a carico dell'Istituto solo se le cause che hanno condotto alla sostituzione della nave ovvero della strumentazione scientifica di bordo, non siano riconducibili a colpa, incuria ovvero a responsabilità specifiche in capo all'Armatore”) che l'eventuale noleggio “in danno” dell’ Armatore per l’ipotesi sopra descritta debba intendersi comunque nei soli limiti di un valore omnicomprensivo da conteggiarsi sulla base di un corrispettivo giornaliero massimo pari a € 820,34 (ovvero “IMPORTO A BASE DI GARA” diviso 4 anni di vigenza contrattuale ulteriormente diviso 365 giorni) e comunque per un periodo massimo di 30 giorni, da noi individuato in via equitativa legittimo, in relazione alle facoltà che si è egualmente riservata la Stazione Appaltante per il proprio recesso “a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione" (cfr. art. 14 punto 1 del “CONTRATTO”).
Risposta 8: In riferimento al quesito su riportato, questa Stazione Appaltante ritiene doveroso specificare che con il termine ”rimborsati ” ci si riferisce esclusivamente alla modalità che la Stazione Appaltante intende attuare ai fini del ristoro delle somme anticipate dall’Armatore in caso di noleggi per sostituzioni legate ad avarie ovvero malfunzionamenti.
Laddove queste sostituzioni si rendano necessarie per cause direttamente riconducibili alla responsabilità dell'Armatore, i costi relativi al noleggio, “in danno”,  saranno a carico dell'Armatore stesso sino al ripristino delle condizioni di normalità. In tale contesto si chiarisce che non è ipotizzabile preventivare il corrispettivo giornaliero che potrà essere determinato solo nel momento in cui si verifichi la fattispecie in argomento.

Quesito 9: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, chiarificare, per ciò che attiene il “CONTRATTO”, se vi è un’assoluta equivalenza tra la definizione “Capitolato Tecnico” e “Capitolato Speciale di Appalto” rinvenibile negli altri documenti di gara.
Risposta 9: In riferimento al suddetto quesito questa Stazione Appaltante chiarifica che le due allocuzioni citate all’interno dei documenti di gara possono essere intese come sinonimi. Pertanto il documento ufficiale di riferimento è il “Capitolato Speciale di Appalto”.

Quesito 10: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, chiarificare, per ciò che attiene il “CONTRATTO” e specificatamente la “PARTE SPECIALE Il - NOLEGGIO” art. 36 “Oggetto del noleggio” quale sia, sebbene anche come sola indicazione “convenzionale”, la quota attribuibile precipuamente al “nolo” così come configurato agli art. 384 e 385 del Codice della Navigazione, elemento, a nostro giudizio, necessario anche ai fini della successiva registrazione presso l’ Autorità Marittima del Compartimento in cui la nave è iscritta; osservando altresì, a nostro avviso, che l’art. 4 del “CONTRATTO” individua un “Importo Contrattuale” complessivo, in cui tale mancata previsione del solo “nolo” inciderebbe anche nell’eventuale corretta determinazione dei fattori incidenti nella fattispecie di cui all'art. 46 del “CONTRATTO” (“Avaria comune ").
Risposta 10: In riferimento al suddetto quesito si specifica che l’importo contrattuale di cui all’art.4 dello “Schema di Contratto”, attiene alla quota attribuibile al “nolo” in quanto l'istituto del “comodato”, disciplinato nella Parte Speciale I (art.27 comma 1), è a titolo gratuito.

Quesiti da 11 a 14: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, chiarificare, per ciò che attiene il “CONTRATTO” e specificatamente l’art. 18 interpunzione 7 b) quale sia la ratio che prevede quale “inadempimento grave dell'Armatore” considerare tale adempimento imputabile ad esso Armatore per “... caso di vendita della nave da parte dell'ISPRA ...”.
Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, chiarificare, per ciò che attiene il “CONTRATTO” e specificatamente l’art. 18 interpunzione 7 c) quale sia la ratio che prevede quale “inadempimento grave dell’Armatore” considerare tale adempimento imputabile ad esso Armatore per “... caso di perdita totale o costruttiva della nave ...”.
Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, chiarificare, per ciò che attiene il “CONTRATTO” e specificatamente l’art. 18 interpunzione 7 d) quale sia la ratio che prevede quale “inadempimento grave dell’Armatore” considerare tale adempimento imputabile ad esso Armatore per “... caso di requisizione o confisca della nave ...”, tenendo altresì presente che salvo nostra errata interpretazione la fattispecie indicata afferirebbe a “cause di forza maggiore”.
Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, chiarificare, per ciò che attiene il “CONTRATTO” e specificatamente l’art. 18 interpunzione 7 f) quale sia la ratio che prevede quale “inadempimento grave dell’Armatore” considerare tale adempimento imputabile ad esso Armatore per “... caso di forza maggiore che si protragga per un periodo di almeno 6 mesi ...” (cfr. per analogia quesito 13).
Risposta da 11 a 14: In riferimento ai quesiti sopra citati (11,12,13,14) questa Stazione Appaltante specifica che all’art.18 comma 7 punto “b”, alla frase “sarà in particolare considerato inadempimento grave dell’Armatore”, a causa di un refuso è da ritenersi eliminata la parola “dell’Armatore”, pertanto le richiamate interpunzioni b,c,d,f, del suddetto punto sono da considerarsi “inadempimento grave di una delle parti”.

Quesito 15: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare, per ciò che attiene il “Capitolato speciale” e specificatamente l’art. 2 paragrafo G sub para “Assicurazioni” (pagina 12 ultimo rigo) che in relazione alle sole coperture “P.&I.”, la terminologia corretta adottata per tale tipologie di polizze deve ritenersi essere in relazione alla dicitura in italiano “beneficiaria” da sostituirsi con la dicitura “Member” in quanto per tale tipologia di polizza il P.&I. per le sue “rules” (regole) non si sostituisce all’ Armatore ma ne rimborsa unicamente i costi sostenuti (ovvero ad esempio, nelle ipotesi di rimborsi che attengono all’equipaggio, gli stessi saranno di pertinenza Armatore in quanto afferenti a personale alle dipendenze dell’ Armatore/Appaltatore).
Risposta 15: In riferimento al suddetto quesito si specifica che quanto riportato all’art.2 del “Capitolato Speciale di Appalto” paragrafo G sub7paragrafo “Assicurazioni” (pag.12 ultimo rigo) in relazione alle solo coperture “P&I” la parola “beneficiaria” è da ritenersi sostituita con la dicitura “Member”.

Quesito 16: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare, per ciò che attiene il “Capitolato speciale” e specificatamente l’art. 2 paragrafo H sub para “Oneri a carico dell’ISPRA” (pag. 14) che l’indicazione riportata nei righi 2/3, ovvero “e successivamente rimborsati secondo le procedure descritte al paragrafo “F”, “Disposizioni particolari riguardanti le attività previste al punto D”, ovvero punto “D” “Obblighi dell’Armatore” risulta essere, salvo nostro errore, un mero refuso e che pertanto debba essere esplicata la modalità di rimborso dei “costi di prima istanza” in quanto, se non rettificato il presupposto refuso, verrebbe a perdersi l’esatta esplicabilità di tali modalità.
Risposta 16: In riferimento al suddetto quesito si rappresenta che la risposta relativa alle modalità di rimborso degli oneri a carico di Ispra è adeguatamente circostanziata nella risposta al quesito n. 19.
“ tutti gli oneri a carico dell’Ispra dettagliatamente descritti e disciplinati nel richiamato “paragrafo” H Oneri a carico dell’ISPRA” del Capitolato Speciale di Appalto, fatta eccezione per la fornitura dei carburanti e olii, saranno risarciti all’Armatore selezionato riconoscendo al medesimo quanto dovuto in ordine “Spese generali” ed “Utili di Impresa”…. Omissis….

Quesito 17: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare, per ciò che attiene il“CONTRATTO” e specificatamente l’art. 35 interpunzione 4 se il richiamo all’ “art 21” risulti corretto, ovvero trattasi di refuso da rettificare in quanto il detto articolo afferisce al “Quinto d'obbligo e Varianti”, che salvo nostro errore, risulterebbe incongruo. Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare, per ciò che attiene il “CONTRATTO” e specificatamente gli arti 41 e 44 se anche per essi sono rilevabili, in quanto ritenibili condivisibili, i rilievi di cui al nostro quesito nr.: 16.
Risposta 17: In riferimento al suddetto quesito e specificatamente all’art. 35 interpunzione 4, il richiamo all’art 21 “Quinto d'obbligo e Varianti”, trattandosi di refuso è da considerarsi sostituito con “l’art.14”.

Quesito 18: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare, per ciò che attiene il “CONTRATTO” e specificatamente gli arti 41 e 44 se anche per essi sono rilevabili, in quanto ritenibili condivisibili, i rilievi di cui al nostro quesito nr.16
Risposta 18: Secondo quanto richiesto al suddetto quesito questa Stazione Appaltante conferma che i richiami al “Capitolato Speciale di Appalto” contenuti negli articoli 41 e 44 dello “Schema di Contratto” sono da ritenersi corretti.

Quesito 19: Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, confermare, in relazione  al servizio di gestione  armatoriale di cui all'appalto in oggetto, in riferimento al "Capitolato Speciale di Appalto”, per ciò che attiene il paragrafo ''H" dello stesso (Oneri a carico dell'ISPRA"), che i detti oneri (afferenti i costi "Operativi" - "Manutenzioni NAVE:"),  per attrazione analogica con il principio enunciato per l'analoga categoria inclusa nello stesso paragrafo "H" -Personale costituente l'equipaggio da corrispondere a misura- anche al fine da non produrre un'ipotesi di potenziale possibile illegittimo costo che l’appaltatore andrebbe a sostenere  (producendo perfino di converso una possibile fattispecie di ingiustificato  arricchimento della S.A.), includeranno legittimamente una quota di corrispettivo  da riconoscere all'Appaltatore, oltre al valore  facciale  dei detti  costi, determinata  in via equitativa, atta a ristorare l'Affidatario di quegli oneri amministrativi, ovvero per "spese generali" che lo stesso inevitabilmente  avrà a sostenere tra cui, in via  esemplificativa, citiamo, tra gli altri, gli oneri finanziari che si determinano  ineluttabilmente per lo sfasamento  temporale  tra ciclo passivo dei costi sofferti dall'Appaltatore (talvolta anche in via anticipata nei confronti dei fornitori dell'Affidatario) ed i corrispettivi fatturabili nei confronti della Stazione Appaltante.
Risposta 19: In relazione al quesito, integralmente trascritto si precisa che tutti gli oneri a carico dell’Ispra dettagliatamente descritti e disciplinati nel richiamato “paragrafo “H Oneri a carico dell’ISPRA del Capitolato Speciale di Appalto, fatta eccezione per la fornitura di carburanti ed olii, saranno risarciti all’Armatore selezionato riconoscendo al medesimo quanto dovuto in ordine a “Spese generali” ed “Utili di impresa”. Tale riconoscimento avverrà in analogia a quanto esplicitamente descritto al punto:Personale costituente l’equipaggio da corrispondersi a misura” per l’utilizzazione aggiuntiva del personale costituente l’equipaggio.

 

 

Data di aggiornamento: 27 novembre 2018